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Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11349 del 17/03/2006
DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO - Indagini preliminari - Poteri del G.i.p. - Limiti.
In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l'art. 27 comma secondo del d.P.R. n. 448 del 1988 subordina la declaratoria del G.i.p. di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, nella fase delle indagini preliminari, al duplice presupposto della richiesta del P.M., che in tal modo esercita l'azione penale, e dell'insussistenza delle condizioni per l'emissione di un provvedimento di archiviazione. Ne consegue che il G.i.p. è posto nella rigorosa alternativa di accogliere la richiesta del P.M. o di ordinare la restituzione degli atti al P.M. affinché eserciti l'azione penale nelle forme ordinarie, senza che egli possa pronunciare sentenza di proscioglimento con formula più favorevole per l'imputato, (tantomeno con provvedimento "de plano"), poiché l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio autonomo ed avulso dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali.