Salta al contenuto

Cass Sez. 4, Sentenza n. 11993 del 22/02/2007

LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Misure speciali della permanenza in casa e del collocamento in comunità - Inapplicabilità in caso di possibile concessione della sospensione condizionale della pena - Esclusione - Fondamento.

In materia di misure cautelari nei confronti di minorenni, l'articolo 275, comma secondo bis, cod.proc.pen., secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non è riferibile alle misure cautelari speciali apprestate per i minorenni dagli articoli 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (permanenza in casa e collocamento in comunità), giacché tali misure hanno struttura diversa da quella della detenzione domiciliare e della detenzione in carcere ed assolvono altresì ad una più complessa finalità coerente alle linee di trattamento dei minorenni voluto dal nostro ordinamento; tanto è vero che, secondo quanto espressamente previsto rispettivamente dai commi quarto e terzo delle citate disposizioni del rito minorile, con queste ultime misure il minorenne viene considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini della durata massima della misura e del calcolo della pena da scontare, mentre per il resto è considerato libero anche se sottoposto a prescrizioni ed obblighi

Scarica il documento