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Cass Sez. 5, Sentenza n. 27018 del 10/05/2007
UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI - Sentenza di non doversi procedere per non avere commesso il fatto in assenza del consenso dell'imputato, affermando in motivazione la sussistenza della prova di responsabilità, ancorché tale da non superare l'incertezza - Illegittimità - Sussistenza.
È illegittima la decisione con cui il Tribunale dei minori - in sede di udienza preliminare - dichiari, in assenza del consenso degli imputati minori alla definizione del procedimento in quella stessa fase, non doversi procedere per non avere commesso i fatti, affermando in motivazione l'esistenza di prova di responsabilità, ancorché non tale da superare l'incertezza, considerata la previsione di cui all'art. 32 d.P.R. 448 del 1988 che richiede, da un lato, la necessità del consenso per la definizione del procedimento nell'udienza preliminare e, dall'altro, richiama l'art. 425 che, al pari del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen., autorizza il proscioglimento se risulta allo stato una causa di non punibilità, con la conseguenza che non può applicarsi in sede di udienza preliminare una causa di non punibilità nel merito, senza nel contempo dimostrare l'esclusione della possibilità di acquisire in giudizio prova di responsabilità