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Glossario
Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 35330 del 12/06/2007
LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Divieto di applicazione ove si preveda la condanna a pena condizionalmente sospesa - Riferibilità anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità - Sussistenza - Ragioni.
In materia di misure cautelari per i minorenni, l'art. 275, comma secondo-bis, cod.proc.pen., è riferibile non solo alle misure detentive (detenzione in carcere o domiciliare), ma anche alle misure speciali (permanenza in casa e collocamento del minorenne in comunità), poiché queste ultime producono una rilevante limitazione della libertà personale del minore che giustifica un trattamento analogo a quello previsto per le misure custodiali.