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Corte di Giustizia Europea, sentenza C-491 22.12.2010
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Responsabili-tà genitoriale – Diritto di affidamento – Sottrazione di minore – Art. 42 – Esecuzione di una decisione certifica-ta che prescrive il ritorno di un minore, adottata da un’autorità giudiziaria competente (spagnola) – Competenza dell’autorità giudiziaria richiesta (tedesca) a negare l’esecuzione di detta decisione in caso di violazione grave dei diritti del minore
Dalla massima ufficiale:
"In circostanze come quelle della causa principale, il giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione non può opporsi all’esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di un minore illecitamente trattenuto con la motivazione che il giudice dello Stato membro d’origine che ha emanato tale decisione avrebbe violato l’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, interpretato conformemente all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché l’accertamento della sussistenza di una siffatta violazione compete esclusivamente ai giudici dello Stato membro d’origine".