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Accoglienza minori ucraini
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Glossario
Cass Sez. 5, Sentenza n. 13512 del 19/02/2008
LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSTODIA CAUTELARE - Scarcerazione per decorrenza dei termini - Reiterata violazione delle prescrizioni imposte - Applicazione, ex art. 307, comma primo, della custodia inframuraria al minore - Legittimità - Ragioni.
È legittima l'applicazione della misura della custodia inframuraria al minorenne che, scarcerato per decorrenza dei termini, abbia violato reiteratamente prescrizioni ed obblighi - impostigli, ex art. 307, comma primo, cod. proc. pen., rispettivamente all'atto della scarcerazione e derivanti dalle successive misure, disposte a titolo di aggravamento, della permanenza in casa e del collocamento in comunità - in quanto il processo minorile, pur nella sua specificità, non integra un sistema chiuso ed autonomo ma, ex art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1988, costituisce un sistema aperto, ancorché in via sussidiaria, alla disciplina del processo ordinario là dove manchi un espressa previsione contraria