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Corte Appello Milano, sez V
Adozione, potere del difensore di ufficio di impugnare la sentenza di adottabilità, assenza mandato, inammissibilità
Nella speciale disposizione dell’art. 10 Legge Adozione, l'unica attuale effettiva funzione della norma è la agevolazione delle parti nell’individuazione di un avvocato professionalmente preparato in materia, che aiuti le stesse a comprendere quanto sta avvenendo nel processo e a decidere se costituirsi per far valere tutti i diritti anche processuali, compreso quello di impugnazione della decisione finale. In mancanza assoluta di una procura generale o speciale rilasciata all’avvocato, quest’ultimo è priva di qualsiasi rappresentanza e dunque anche del potere di impugnazione della sentenza di adottabilità ed un eventuale appello deve ritenersi inammissibile.
PROC. N. 420/2011 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Bianca La Monica - Presidente Ilio Poppa - Consigliere M. Cristina Canziani- Consigliere rel. Riccardo Telleschi - Consigliere onorario Laura Morelli - Consigliere onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di Consiglio all’udienza collegiale del 3.11.2011, promossa con ricorso depositato il 23.5.2011
DA
Y. B., con l’avv. dom.ria Marina Abbatangelo, con studio in Milano, C.so di Porta Romana 117,
APPELLANTE
Avverso la sentenza n. 158/11, emessa il 31.3.2011, depositata il 21.4.2011, con cui il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore Y. O., n. in Milano il xx.xx.2006;
con l'intervento del P.G. presso la Corte d’Appello di Milano, dei difensori della minore e del tutore provvisorio, Comune di Milano.
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.G.: Dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione; in subordine conferma della sentenza di primo grado.
PER PARTE APPELLANTE: Disporre non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità, con ogni consequenziale provvedimento, compresa la ripresa dei rapporti madre-figlia per un’effettiva verifica delle sue competenze genitoriali.
PER I DIFENSORI DELLA MINORE: Rigetto dell’appello
PER IL TUTORE: Conferma della sentenza di primo grado.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato in fatto che:
- con sentenza n. 158/2011 emessa il 31.3.2011, pubblicata il 21.4.2011, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore O. Y., n. in Milano il xx.xx.2006, figlia naturale riconosciuta solo dalla madre, B. Y.; ha confermato la sospensione della madre dalla potestà genitoriale, l’interruzione di ogni rapporto, anche indiretto, della minore con la madre, la nomina, quale tutore provvisorio della minore, del Comune di Milano e il collocamento della bambina a fini adottivi, a cura del tutore;
- avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la sola madre della minore, con ricorso depositato dal difensore nominato d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni nel giudizio di primo grado;
- all’udienza camerale del 3.11.2011, cui sono state convocati l’appellante, il suo difensore, i difensori della minore nominati nel giudizio di primo grado e il tutore provvisorio, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la Corte si è riservata di decidere;
-
rilevato in diritto che:
- appare accertato che l’atto di appello è stato sottoscritto e depositato dall’avv. Marina Abbatangelo nella sua qualità di difensore d’ufficio della madre della minore, nominata dal Tribunale per i Minorenni di Milano ex art. 10 Legge Adozione; è pacifico che all’avv. Abbatangelo nessuna procura è mai stata rilasciata dalla Y., né nel giudizio di primo grado, né per la proposizione dell’appello, depositato allorché da tempo la Y. non era più neppure presente in Italia, come dichiarato dal difensore in udienza;
- con l’entrata in vigore integrale della L. 149/2001, in materia di adottabilità, è stato introdotto il principio della obbligatorietà della difesa tecnica dei genitori dei minori, con la previsione di una nomina di difensore d’ufficio nel caso gli stessi non vi provvedano autonomamente; il legislatore peraltro non ha mai emanato norme di attuazione di tale principio, né una qualche disciplina della difesa d’ufficio nel processo civile, sconosciuta all’ordinamento sino alla novella del 2001 in materia di adottabilità e procedimento ex artt. 330 e segg. cod. civ.;
- in una situazione di totale carenza di normativa speciale, in base ai principi generali che regolano la materia della difesa tecnica nel processo civile, cui necessariamente deve farsi riferimento, appare evidente che in tanto il difensore nominato d’ufficio dal giudice ha la rappresentanza della parte, nel caso di specie il genitore, e gode dei poteri di cui all’art. 84 cpc, in quanto allo stesso il genitore abbia rilasciato apposita procura speciale ex art. 83 cpc, procura che peraltro “ si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.” ( così V° comma stesso articolo); appare impossibile nell’attuale ordinamento ritenere che possano in via analogica trovare applicazione nel processo civile, sia pure speciale come quello di adottabilità, le norme che regolano la difesa d’ufficio nel processo penale, stante l’assoluta diversità funzionale e normativa tra i due procedimenti; è stato giustamente osservato in dottrina, in mancanza di giurisprudenza sul punto sino ad ora, che ogni atto processuale posto in essere dal difensore nominato d’ufficio, ma privo di procura della parte, sarebbe radicalmente nulla; questa Corte condivide l’opinione di chi ravvisa nella speciale disposizione dell’art. 10 Legge Adozione, come unica attuale effettiva funzione della norma la agevolazione delle parti nell’ individuazione di un avvocato professionalmente preparato in materia, che aiuti le stesse a comprendere quanto sta avvenendo nel processo e a decidere se costituirsi per far valere tutti i diritti anche processuali, compreso quello di impugnazione della decisione finale;
- appare dunque evidente nel caso in esame che, in mancanza assoluta di una procura generale o speciale rilasciata dalla Y. all’avvocato Abbatangelo, quest’ultima è sempre stata priva di qualsiasi rappresentanza della attuale appellante e dunque anche del potere di impugnazione della sentenza di adottabilità; l’appello pertanto deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, dichiara l’inammissibilità dell’appello.
Cosi deciso in Milano, il 3.11.2011
Il consigliere estensore
M. Cristina Canziani
Il Presidente
Bianca La Monica