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Cass Sez. 2, Sentenza n. 35937 del 21/05/2009
SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE - Iniziativa ex officio del giudice di appello - Esclusione - Richiesta con i motivi - Necessità
È inammissibile la richiesta, per la prima volta formulata nel giudizio di appello, di sospensione del processo per la valutazione della personalità del minorenne, secondo quanto disposto dall'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, potendo il giudice d'appello intervenire sul punto solo nell'esercizio del controllo della decisione appellata e, quindi, alla condizione che l'inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi d'impugnazione