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Cass Sez. 3, Ordinanza n. 20780 del 15/04/2010
Ricorso in cassazione proposto da esercenti potestà, uinammissibilità, condanna alle spese
Cass Sez. 3, Ordinanza n. 20780 del 15/04/2010 Cc. (dep. 03/06/2010 ) Rv. 247183
Presidente: Lupo E. Estensore: Sarno G. Relatore: Sarno G. Imputato: T. G. e altro. (Conf.)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore indagato (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa ad impugnazione proposta avverso il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un comando od ufficio di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive).
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) T.G., N. IL (OMISSIS);
2) I.L., N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 5/2009 Gip Trib. Minorenni di Napoli, del 13/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG: inammissibilità del ricorso. OSSERVA
T.G. e I.L., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore T.C. propongono, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il gip del tribunale dei Minori di Napoli ha convalidato il provvedimento del questore della medesima città in data 10.6.2009 con cui si vietava al minore l'accesso allo stadio su tutto il territorio nazionale in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche della società Stabia, della nazionale italiana di calcio, anche under 21, per tutte le gare sportive riguardanti partite di serie A, B, C, D, ecc, e si estendeva il divieto di accesso per il comune di Napoli in zone specificamente indicate, assumendone la manifesta illogicità della motivazione ed il rigore eccessivo.
Il ricorso, come correttamente rilevato dal P.G. della Corte, è tuttavia inammissibile.
Si rileva, infatti, che esso ha per un verso riguardo alla misura amministrativa del divieto di accesso che non può essere sindacata in questa sede in quanto trattasi di misura amministrativa di esclusiva competenza del questore.
Al riguardo si è già precisato, infatti, che in tema di procedura di convalida del provvedimento del Questore che contenga entrambe le diverse prescrizioni previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1 e 2, alla luce del chiaro tenore del comma 3 di tale disposizione esorbita dalle proprie attribuzioni il giudice che, interessato della convalida della misura prevista dal comma 2 (comparizione personale presso gli uffici di polizia), estenda il proprio sindacato anche alla misura prevista dal primo comma (divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), che ha natura meramente amministrativa (Sez. 3, n. 37964 del 25/10/2006 Rv. 235112).
Per la parte rimanente i rilievi si appalesano, invece, generici in quanto privi della necessaria specificità non indicando i ricorrenti le ragioni della illogicità pure a fronte di ammissioni circa la gravità della condotta che ha originato il provvedimento, consistita nella detenzione di due petardi, di cui non si pone in discussione neanche l'ascrivibilità al minore.
Poiché l'impugnazione risulta proposta dagli esercenti la potestà dei genitori i quali, come recita il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 34, ben possono, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne, e non da quest'ultimo quindi, alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro cinquecento ciascuno favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso di T.G. e I.L. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di una somma di Euro cinquecento ciascuno favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010