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Cass Sez. 4, Sentenza n. 31964 del 20/04/2010

richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un soggetto minorenne. Sotoscrizione dall'esercente la potestà genitoriale. Necessità

Cass Sez. 4, Sentenza n. 31964 del 20/04/2010 Cc.  (dep. 18/08/2010 ) Rv. 248197

Presidente: Mocali P.  Estensore: Iacopino SG.  Relatore: Iacopino SG.  Imputato: P.. P.M. Stabile C. (Diff.)

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di un soggetto minorenne deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) P. G. N. IL 28/03/1993;

1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

avverso l'ordinanza n. 18/2009 TRIB. MINORENNI di NAPOLI, del 27/04/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;

lette le conclusioni del PG Dott. che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27/472009 il giudice del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha rigettato i ricorsi presentati nell'interesse di P.G. avverso le ordinanze con le quali il GIP il 9/12/2008 non aveva accolto le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate dallo stesso P. nell'ambito dei procedimenti RG PMM 1688/08 e RG PMM 1879/08. Ha proposto ricorso per cassazione il P. deducendo violazione del D.P.R. n. 11 del 2002, artt. 76 e 79. Ha rilevato che nelle stesse condizioni era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in altro separato procedimento. Ha anche osservato che con la decisione adottata gli era stato negato il diritto al libero esercizio della sua difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Il giudice ha respinto i ricorsi avverso il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché ha ritenuto che legittimato a sottoscrivere l'istanza di ammissione al beneficio era l'esercente la potestà sul P., in qualità di rappresentante legale sul minore. A favore della decisione in ordine alla necessità che l'istanza rechi anche la firma dell'esercente la potestà sul Prisco militano, oltre alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, le considerazioni che vanno fatte a seguito dell'esame delle disposizioni dettate in caso di nomina di un difensore di ufficio ad un minore.

Premesso che l'attività del difensore di ufficio va retribuita (art. 31 norme att. c.p.p.) e che, nei casi in cui si deve procedere a tale nomina, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 103), che, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono anticipate dall'erario tra l'altro l'onorario e le spese agli avvocati (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 107), che le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al beneficio ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) e comma 2 (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 111), va evidenziato che l'art. 118 di tale testo normativo stabilisce che, contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione. L'art. 118 detto prescrive pure che lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari se il magistrato accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio nei processi penali. Come si vede, quindi, il contenuto della norma illustrata mira ad assicurare il diritto delle Stato di recuperare le somme anticipate da chi deve rispondere per il minore. Non vi è ragione alcuna per non ritenere che il legislatore intenda perseguire identica finalità al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse di un minore. L'istanza deve essere sottoscritta anche dall'esercente la potestà perché ne sia a conoscenza e sappia quali potranno essere le conseguenze, attinenti alla ripetizione delle somme corrisposte dallo Stato, nell'ipotesi che sia successivamente disposta la revoca del beneficio. La necessità della sottoscrizione da parte dell'esercente la potestà sul minore emerge anche dal rilievo che il P. nell'istanza da lui presentata ha reso sotto la sua personale responsabilità dichiarazione in ordine alla situazione patrimoniale propria, di quella dei genitori e della sorella.

Correttamente, pertanto, è stato rilevato, con riferimento a tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione e l'inesistenza di condanne divenute irrevocabili per ciascuno dei reati indicati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis, che le conseguenze giuridiche di natura penale previste dall'art. 95 del medesimo testo normativo a carico di chi compie dichiarazioni false porta ad escludere che il minore possa da solo sottoscriverle. Trattandosi di minore degli anni diciotto, secondo il disposto del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29, non va pronunciata condanna del P. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2010