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Il trattamento dei minori sottoposti a messa alla prova: griglia per i servizi psico-sociali
Pubblichiamo – per gentile concessione della Rivista “Cassazione Penale” - il risultato di un gruppo di lavoro svolto presso l’Ufficio del G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano sugli elementi conoscitivi e valutativi preliminari e necessari all’applicazione dell’istituto della messa alla prova
In allegato il testo integrale della ricerca.
- Introduzione
-
Considerazioni generali teorico-cliniche
- Periodo antecedente l’ordinanza di messa alla prova
- Gli obbiettivi della messa alla prova correlati al fatto-reato
- La famiglia come dimensione intergenerazionale e transgenerazionale nella fase antecedente la messa alla prova
- Interventi richiesti durante la messa alla prova
- Udienza finale di messa alla prova
- La griglia
Dall'introduzione
Nell’istituto della “messa alla prova” trovano originale attuazione i principi introdotti con la legge di riforma del procedimento penale minorile entrata in vigore in Italia il 24 ottobre 1989; riforma con la quale il legislatore italiano non solo ha sottolineato con forza che «il processo penale deve avere come suo obiettivo quello di realizzare una ripresa dell’itinerario educativo del minore, che il compimento dell’atto criminale dimostra essersi interrotto o avere deviato, ma ha anche previsto che lo stesso processo si articoli in modo tale da potere contribuire allo svolgimento di questo itinerario, avendo esso stesso valenze educative».
Dal punto di vista tecnico la messa alla prova costituisce una forma di probation processuale nel senso che comporta un rinvio della pronuncia nel merito. Viene disposta nel corso del processo, prima che sia intervenuta una sentenza di condanna e comporta quindi una rinuncia dello Stato all’affermazione della responsabilità del minore e alla propria pretesa punitiva, allorché si prospetta come probabile la rieducazione del soggetto ed il suo proficuo inserimento sociale.
Il collegio dei giudici che sulla base degli atti processuali disponibili si sia formato un convincimento in merito alla responsabilità penale del minore imputato, ha facoltà di disporre la sospensione del processo, sentite le parti, quando ritiene di dovere valutare la personalità del minorenne all’esito della messa alla prova.
A differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri ordinamenti nei quali, pur con diversa fisionomia, vige l’istituto della probation, nel sistema italiano l’applicabilità della messa alla prova è svincolata dalla tipologia del reato commesso e pertanto la stessa può essere disposta anche nell’ambito di procedimenti per omicidio, per violenza sessuale o per altri tra i più gravi reati previsti dall’ordinamento penale.
La gravità dell’imputazione incide solamente sulla durata della messa alla prova: il processo viene infatti sospeso per un periodo non superiore a tre anni, quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi per un periodo non superiore ad un anno.
Ancora, a differenza di quanto avviene in altri Stati, non vi sono in astratto preclusioni soggettive in quanto, neppure precedenti condanne, eventualmente irrevocabili, escludono necessariamente l’applicabilità dell’istituto.
Il collegio dei giudici, con ampio potere discrezionale, può quindi disporre sempre la sospensione del procedimento e la messa alla prova quando ritiene che questa soluzione sia la più opportuna tenendo esclusivamente conto di due fattori: la possibilità che la prova costituisca uno strumento di aiuto per lo sviluppo, in senso positivo, della personalità del giovane e quindi per il suo reinserimento sociale, attraverso il recupero delle sue capacità evolutive e una valutazione preventiva, condotta sulla base di una approfondita analisi della personalità del minore imputato, delle caratteristiche del suo contesto di vita familiare e sociale e anche delle modalità della condotta, sia riferita al reato che antecedente e successiva ad esso (in particolare per i minori sottoposti a misura cautelare), nonché del suo comportamento processuale, che consenta di formulare una previsione favorevole di adesione del probando al percorso rieducativo e di tenuta rispetto agli impegni richiesti. Tale valutazione preventiva è imprescindibile e cogente, per il collegio giudicante, poiché la finalità della messa alla prova non è assistenziale-pedagogica, ma penale-rieducativa, e il suo obiettivo è l’abbattimento, o la significativa riduzione, del rischio di recidiva.
L’istituto della probation introduce un nuovo modo di interpretare e soprattutto trattare il crimine e il suo autore: nasce infatti dall’abbandono del tradizionale canone dell’afflittività della pena e, più mediatamente, anche di quello della retribuzione.
Trova fondamento nell’articolo 18 delle Regole Minime sull’Amministrazione della Giustizia Minorile, dette Regole di Pechino, approvate dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite il 29 novembre 1985 e nell’articolo 40 comma 4 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1989,nonché nella legge di riforma del procedimento penale minorile sopra citata.
La presente griglia è finalizzata a fornire uno strumento pratico e operativo ai servizi psico-sociali, indicando punto per punto quelli che sono per il tribunale per i minorenni gli aspetti più rilevanti da focalizzare prima, durante e al termine di un percorso di messa alla prova. Si tratta quindi di uno strumento volto a rafforzare la collaborazione già consolidata tra il tribunale per i minorenni e i servizi psico-sociali dell’USSM e del territorio.