Tribunale
Documenti
Accoglienza minori ucraini
Adozioni di minori con bisogni speciali
Progetti e Iniziative
Procura
Link e contatti
Glossario
L'Irrilevanza del fatto, di Andrea Conti
Pubblichiamo in allegato una ricerca, anche sul campo, su uno dei principali istituti di definizione del processo penale minorile
La declaratoria di irrilevanza del fatto può essere pronunciata, in ossequio al dato letterale, durante l’indagine preliminare e ad esito dell’udienza preliminare. La declaratoria di irrilevanza del fatto pronunciata in queste due fasi deve essere, secondo la linea esegetica prevalente, preceduta dal consenso del minore alla definizione anticipata del processo. Un tale esito può anche concludere il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, anche la fase dibattimentale.
Si tratta di un istituto che permette di perseguire due differenti finalità: da un lato rende possibile concentrare l’attenzione sulla personalità del minore, realizzando sia il principio di minima offensività sia il principio di adeguatezza, sancito dall’art. 1 d.p.R. 448/1988; dall’altro lato persegue una finalità deflattiva nella misura in cui permette di estromettere dal circuito penale quei fatti di reato che si caratterizzano per una scarsa offensività ed allarme sociale e posso, in estrema sintesi, definirsi come reati bagatellari.