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Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17992 del 24/07/2013 Est, Dogliotti

Adozione - ascolto del minore - ricorso a c.t.u. - potere discrezionale del giudice

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17992 del 24/07/2013 (Rv. 627314) Estensore: Dogliotti M. (Rigetta, App. Torino, 19/04/2012)

Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità dei minori, le modalità di audizione del minore, la cui mancanza può costituire causa di nullità della procedura, sono stabilite dal giudice, il quale, secondo la sua prudente valutazione, può anche disporre a tal fine una consulenza tecnica.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17992 del 2013
Data udienza: 18/06/2013 Data Deposito: 24/07/2013
N. Registro Generale: 012336/2012
Provv.orig.: 000046/2012 CORTE D'APPELLO TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12336-2012 proposto da:
V.V. ((omesso) ) M.M.L. (omesso) , M.F. (omesso) rispettivamente i primi due nonni paterni e quest'ultima zia paterna dei minori M.E. e M.M. , elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso la Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Todaro Sabrina giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -
contro
D.L., nella sua qualità di curatore speciale dei minori M.E. e M.M., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Naggar Magda Nicoletta giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -
e contro
Procuratore Generale della Repubblica, C.E., B.V., tutore provvisorio dei minori direttore consorzio socio assistenziale Cissaca Alessandria;

- intimati -
avverso la sentenza n. 46/2012 della Corte d'Appello di Torino del 14/02/2012, depositata il 19/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Dogliotti;
è presente il P.G. in persona del Dott. Rosario Giovanni Russo che nulla osserva.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale minorile di Torino, con sentenza in data 01/02/2011, dichiara l'adottabilità dei minori M.E., M., nonché B.B., che viene confermata dalla locale Corte d'Appello con sentenza in data 19/04/2012.

Ricorrono per cassazione V.V. , M.M.L. e M.F., in qualità di nonni paterni e zia paterna dei minori, che pure depositano memoria difensiva.

Resiste con controricorso la curatrice speciale dei minori. Non si ravvisano violazioni di legge, in ordine alle quali le censure sono trattate in modo del tutto inadeguato.

In sostanza, i ricorrenti propongono profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. È appena il caso di precisare che il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 1 trova un limite insuperabile nell'esigenza di un compiuto ed armonico sviluppo psicofisico.

A fronte di un comportamento dei genitori totalmente negativo, come emerge dalla documentazione in atti (tossicodipendenza e problemi di salute mentale della madre; detenzione protratta e dichiarazione del padre di non potersi occupare del bambino, quanto ad uno dei minori; morte per tossicodipendenza per il padre dell'altro minore), la consulenza tecnica precisa che i nonni presentano caratteri di instabilità, fragilità, immaturità, e che pertanto l'affidamento ad essi sarebbe destinato al fallimento, come già avvenuto in passato. Quanto alla zia materna, pur considerando il CTU la sua figura più valida, essa, secondo quanto indicato dal giudice a quo, aveva soltanto offerto la sua disponibilità ad aiutare i nonni, ove i bambini vivessero con loro; ad avviso del CTU, non potrebbe garantire il contenimento delle ambivalenze e il disorientamento educativo dei nonni stessi. È bensì vero che la mancata audizione dei minori potrebbe costituire causa di nullità della procedura. D'altra parte 1 le modalità dell'audizione sono disposte dal Giudice, secondo la sua prudente valutazione: nella specie, disponendosi CTU, si è ritenuto che quella fosse la sede più idonea per l'audizione dei minori.

Quanto all'affermata violazione del L. n. 184 del 1983, art. 17 relativamente ai termini per l'udienza di discussione dell'appello e per il deposito della sentenza, si tratta di termini ordinatori che non incidono sulla validità del procedimento, pur essendo sommamente auspicabile che essi vadano rispettati. I ricorrenti comunque non hanno precisato se e come il mancato rispetto dei termini abbia eventualmente inciso sulla loro posizione e sulle loro difese. Va pertanto rigettato il ricorso.

La natura della causa richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013