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Penale - Sentenza 11.12.2007, est. Domanico
Messa alla Prova, presupposti per la sospensione del procedimento, abusi sessuali e mediaizone con la vittima, esito positivo della MaP e segnalazione al Questore ex art 18 D Lvo 286/98 per il rilascio del permesso di soggiorno
Nella valutazione dei presupposti per la sospensione del procedimento per l'avvio della messa alla prova la confessione non ha ruolo decisivo specie nei reati a sfondo sessuale.
Nel caso in esame proprio il progetto di messa alla prova ha consentito all'imputato di arrivare alla confessione e a svolgere un tentativo di mediazione con la vittima non riuscito per cause indipendenti dalla volontà.
Nella sentenza si analizza inoltre la questione relativa al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 18, comma 6° D.Lgs. 286/98. Poiché tale norma prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, allo straniero che abbia terminato l’espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età ed abbia dato prova di concreta partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale una interpretaizone letterale precluderebbe l'applicazione all'esito della fase dibattimentale.
In realtà si evidenzia che "a maggior ragione si ritiene che tale tipo di permesso di soggiorno debba essere rilasciato alla conclusione di un percorso positivo di messa alla prova, ovvero si ritiene che il permesso di soggiorno che va rilasciato al ragazzo sottoposto alla messa alla prova (come chiarito dalla circolare del Ministro degli Interni del 2.3.1994 n. 8) possa e debba essere convertito all’esito positivo della prova. Infatti una interpretazione del 6° comma dell’art. 18 che si limitasse al solo dato letterale (con riferimento alla espiazione di pena) senza tenere conto della ratio della norma stessa in relazione alla complessiva struttura del processo penale minorile, sarebbe manifestamente illogica e determinerebbe gravi disparità di trattamento".