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Penale - Sentenza 23.4.2009, est Domanico

Messa alla prova, determinazione della durata e interferenze con i procedimenti civili aperti a tutela del minore

Nel determinare la durata della sospensione del procedimento per mettere alla prova il minore si deve tener conto sia della particolare situazione personale del ragazzo, che della gravità del reato commesso. Proprio le problematiche di personalità del minore possono rendere necessaria "una rapida fuoriuscita dal circuito penale, a maggior ragione in quanto il ragazzo continua ad essere seguito in ambito civile".

Nel caso in esame dall’approfondimento della NPI è emerso un quadro critico in quanto il minore, anche per assenza di adeguate figure di riferimento e per limiti personali, era "un ragazzo semplice, che si esprime con linguaggio povero, con importanti difficoltà scolastiche per difficoltà in logica, astrazione ed attenzione; appare più a proprio agio quando parla di esperienze concrete. Appare passivo nelle relazioni e quindi facilmente influenzabile. Il quadro si presenta al limite rispetto ad una pronunzia di immaturità, anche se la antigiuridicità del tipo di reato commesso è facilmente ed immediatamente percepibile, pur se scarsa appare la autodeterminazione dell’imputato".

 

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