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Civile - decreto 13.5.2008, est Villa

In presenza di matrimonio estero, anche se non trascrittto in Italia, la competenza sulla separazione è comunque del Tribunale Ordinario

In presenza di matrimonio estero, anche se non trascrittto in Italia, la competenza sulla separazione è comunque del Tribunale Ordinario Nel caso di specie trattandosi di cittadini stranieri extra UE e di matrimonio celebrato e sciolto all’estero, non trova applicazione il regolamento di Bruxelles, ma la legge 31 maggio 1995 n. 218. Ai sensi degli articoli 64, 65 e 66 è irrilevante che il matrimonio e la sentenza siano state trascritte o riconosciute in Italia e la legge italiana trova applicazione senza necessità di procedimento alcuno non essendo il matrimonio estero (nel caspo di specie Moldavo) e la decisione di sciogliere il vincolo di coniugio contrario all’ordine pubblico.
Le decisioni stranieri in materia di famiglia producono pertanto effetti nell’ordinamento italiano e la domanda con cui si è chiesto di modificare la decisone assumendo i necessari provvedimenti relativi alla minore così come è previsto dalla legge sulla separazione ed il divorzio, è di competenza del Tribunale Ordinario.

 

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