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Civile - decreto 9.12.2008, est Aliverti
Inammissibilità dell'impugnazione ex art 669 quaterdecies cpc dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale per i Minorenni
I provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 336 3° co. c.c. non possono essere fatti rientrare fra i provvedimenti cautelari cui applicare, ai sensi dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., il rito del “cautelare uniforme”.
Nell’ambito del cosiddetto “cautelare uniforme”, pur con l’attenuazione conseguente alla riforma, esiste pur sempre un rapporto di strumentalità tra la tutela cautelare e la tutela ordinaria – sia essa di merito o di esecuzione – posto che la misura cautelare è destinata ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, vuoi attraverso i provvedimenti cautelari conservativi vuoi tramite i provvedimenti cautelari anticipatori.
Nei procedimenti “de potestate”, invece, il provvedimento “temporaneo” assunto in caso di “urgente necessità” non ha carattere anticipatorio e/o strumentale rispetto alla decisione definitiva essendo piuttosto rivolto a rispondere con immediatezza ad un interesse superiore quale quello di tutela del minore ed è in ogni momento revocabile e modificabile.
Non sussiste quindi la “compatibilità” necessaria perché le disposizioni di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c. siano applicabili ai procedimenti non contenziosi di cui agli artt. 330 e segg. c.p.c., tanto più che il codice di rito prevede comunque un rimedio (quello del reclamo innanzi alla Corte d’Appello) avverso i provvedimenti emessi col rito dei procedimenti in camera di consiglio.