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Civile - sentenza 16.10.2008, est Marino
Adozione di minore straniero in presenza di richiesta di rimpatrio da parte dello stato di cui è cittadino (Romania). Prevalenza della volontà del minore
Il diritto del genitore a mantenere vivo il rapporto con i figli ed a provvedere alla loro educazione non ha carattere assoluto e riceve tutela solo fino a quando non contrasti con il prevalente interesse del figlio al suo sviluppo psichico.
Può dichararsi l'adottabilità di un minore straniero, anche in presenza di una richiesta di rimpatrio, se si possa ravvisare nella richiesta del paese di origine meramente una astratta dichiarazione di sovranità sul minore, non rispondente, nel suo concreto esplicarsi, al reale interesse del minore, ed anzi contraria ai dati di realtà esistenti e come tale in alcun modo inficiante la possibilità di intervento della Autorità Italiana a protezione e tutela del minore con l’assunzione di provvedimenti a contenuto definitivo nel rispetto della legge italiana.
Allo stesso principio appare sostanzialmente ispirata la convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori (L’Aja 28.5.1970), laddove sancisce (art. 5) che nessuna decisione su una richiesta di rimpatrio deve essere presa prima che il minore sia stato sentito personalmente, se le sue facoltà di giudizio lo consentono, da una autorità dello Stato richiesto, e laddove prevede che la richiesta di rimpatrio può essere respinta se (art. 7 lett d e art. 8 lett b) lo Stato richiesto ritiene che il rimpatrio sia contrario al proprio ordine pubblico o agli interessi del minore ovvero incompatibile con una misura di protezione o rieducazione adottata in detto Stato.