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civile - decreto 5.12.2008, est Aliverti

Rapporti tra Giudizio di interdizione del minore e giudizio, innanzi al Giudice Tutelare, per la nomina di un amministratore di Sostegno.

E' possibile, in concreto, che all’amministrazione di sostegno si giunga, in alcuni casi, in parallelo con un procedimento di natura contenziosa relativo all’interdizione o inabilitazione.
Questo può verificarsi innanzitutto quando, nel corso di un procedimento proposto avanti al tribunale ordinario per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione, appare opportuno applicare all’interessato l’amministrazione di sostegno. In tal caso il giudice istruttore o il tribunale, d’ufficio o su istanza di parte, dispongono la trasmissione del procedimento al giudice tutelare anticipando con decreto, ove se ne ravvisi l’opportunità, i provvedimenti urgenti di amministrazione di sostegno di cui all’art. 405 cod. civ. (art. 418, ult. comma, cod. civ.). Il pubblico ministero e le parti private, ove concordino che la protezione della persona interessata possa essere definita con l’amministrazione, rinunciano agli atti del giudizio di interdizione o inabilitazione con conseguente estinzione del processo (art. 306 cod. civ.). Qualora invece una delle parti insista per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il tribunale provvede con sentenza a respingere o accogliere la domanda originaria.

Nelle ipotesi in cui si voglia istituire l’amministrazione di sostegno per una persona già interdetta o inabilitata devono invece intervenire due procedure contemporanee: l’una di revoca dell’interdizione o inabilitazione avanti al tribunale e l’altra di nomina dell’amministratore di sostegno avanti al giudice tutelare. In questo caso il pubblico ministero, i soggetti legittimati e lo stesso interdetto o inabilitato propongono istanza al tribunale per la revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione e, contestualmente, ricorrono al giudice tutelare per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno (art. 406, comma 2, cod. civ.).

Quando infine sia promosso un procedimento di mera revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione (art. 429, ult. comma, cod. civ.), nel corso del giudizio il tribunale può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare ove ritenga opportuno che successivamente alla revoca di interdizione o amministrazione il soggetto sia assistito da un amministratore di sostegno.

Nell’ipotesi in cui (come nel caso esaminato dal Tm), pendano contemporaneamente un procedimento per l’interdizione e un procedimento per l’amministrazione di sostegno, non può qualificarsi in termini di litispendenza per la natura non contenziosa del procedimento che si svolge dinanzi al Giudice Tutelare né comporta l’inammissibilità del ricorso in quanto, a differenza di quanto avviene in caso di ricorso concernente persona già interdetta (art.406 c.c.), l’inammissibilità non è espressamente comminata dalla legge.

Il Giudice Tutelare non può, tuttavia, emettere il decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno sino a quando non possa escludersi che il processo pendente dinanzi al Tribunale perverrà alla sentenza d’interdizione.

 

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