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Civile, decreto 7.4.2009, est Aliverti

Interventi limitativi della potestà. Presupposti per il divieto di espatrio del minore

Il T.M. interviene ogni qualvolta i genitori od uno solo di essi pongono in essere comportamenti in violazione dei doveri imposti dalla legge nei confronti dei figli o comunque ad essi pregiudizievoli, giungendo a dichiarare la decadenza dalla potestà ex art. 330 c.c. o ad assumere ex art. 333 c.c. i provvedimenti convenienti.
Presupposto per la limitazione della potestà genitoriale è quindi una valutazione negativa dei comportamenti dei genitori stessi che, per dolo o colpa, recano pregiudizio al figlio non rispettandone i bisogni.
Se non vi sono elementi che supportino il rischio di un allontanamento definitivo del minore dall’Italia con un suo sradicamento dalla realtà sociale e familiare vissuta sin dalla nascita e la possibilità di perdere la relazione continua e costante con la figura genitoriale paterna non vi è spazio per un intervento del T.M., ed a fronte dell’assenza di pregiudizio, il genitore può unicamente rivolgersi alla stessa Autorità che ha emesso il documento.
L’art. 3 della legge 21.11.1967 n. 1185, in tema di passaporti, prevede che non possano ottenere il passaporto, tra gli altri, i minori che non abbiano l’assenso dell’esercente la potestà o, nel caso di affidamento a persona diversa, l’assenso anche di questa ovvero, in difetto, l’autorizzazione del G.T.. Il consenso all’espatrio espresso dal genitore al momento dell’emissione del documento non è irretrattabile e non deve necessariamente permanere immutato nel tempo potendo in concreto verificarsi mutamenti della situazione tali da giustificare la sua revoca; in tal caso è del tutta legittima la revoca del passaporto rilasciato al minore disposta dall’amministrazione dell’interno, alla quale uno dei genitori dovesse comunicare il proprio dissenso all’intenzione palesata dall’altro di voler portare all’estero il figlio minore, a fronte della verifica del mutamento della situazione di accordo che i genitori avevano precedentemente maturato (TAR Liguria 8.6.2007 n. 1067).

 

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