Tribunale
Documenti
Accoglienza minori ucraini
Adozioni di minori con bisogni speciali
Progetti e Iniziative
Procura
Link e contatti
Glossario
Civile- Decreto 24.7.2009, est Villa
Convenzione Aja e Bruxelles II. In materia esercizio del diritto di visita per minori dell'unione europea non si applica la convenzione dell'Aja, ma la convenzione di Bruxelles II, ed è competente il Giudice Tutelare
In materia di diritto di visita, l'esecuzione dei provvedimenti assunti all'interno di Stati dell'Unione Europea non speta al tribunale per i Minorenni, come previsto dalla Convenzione dell'Aja, ma al giudice dell'esecuzione che deve essere individuato nel Giudice Tutelare Con l’entrata in vigore del regolamento di Bruxelles è stata inoltre introdotta una importante deroga a tale ruolo di vigilanza del giudice Tutelare prevedendosi anche un ruolo attivo e non di mera vigilanza.
In particolare l’art 48 del regolamento (modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita) prevede che il giudice dell’esecuzione possa «stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l’esercizio del diritto di vista, qualora le modalità necessarie non siano e siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità giurisdizionali dello stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione». Si è pertanto ritenuto che compito del giudice dell’esecuzione non sia solo quello di meglio puntualizzare modalità, tempi e luoghi del diritto di visita ma anche di porre in essere tutte le attività che possano inizialmente rendersi necessarie per attivare l’esercizio del diritto di visita in casi in cui vi siano difficoltà di altro tipo come un rifiuto del figlio ad incontrare il genitore non collocatario.