Tribunale
Documenti
Accoglienza minori ucraini
Adozioni di minori con bisogni speciali
Progetti e Iniziative
Procura
Link e contatti
Glossario
Civile - decreto 20.11.2009, est Mastrangelo
Separazione pronunciata all'estero. Vigilanza sull'esecuzione. Spetta al giudice Tutelare
Sulla domanda volta ad ottenere il rispetto delle modalità di esercizio del diritto di visita del figlio minore, la competenza è del Giudice tutelare, quale organo deputato alla vigilanza sui provvedimenti inerenti i figli minori, siano essi legittimi o naturali.
Tale funzione del Ufficio tutelare si desume sia dal codice civile - << il potere di vigilanza attribuito dall'articolo 337 cod. civ. al giudice tutelare concerne l'attuazione delle condizioni stabilite sia dal tribunale per i minorenni per l'esercizio della potestà e l'amministrazione dei beni che dal tribunale ordinario per l'affidamento della prole in sede di separazione tra i coniugi >> ( Cass. Sez. I, sent. 14360 del 30.11.2000, in Giustizia Civile, 2001, fasc. II, parte I, 381 ) – sia dalla normativa specifica recata dalla l. 898/1970 – art. 6., c. 10,: << all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito […] A tal fine copia del provvedimento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare >>
Anche se si tratta di sentenza emessa da una A.G. straniera, trova applicazione il Titolo IV della l. 218/95 che, abrogato il Titolo VII del c.p.c., che ha reso solo eventuale e successivo il controllo della sussistenza delle condizioni che a norma dell’art. 64 della legge citata rendono possibile l’automatico riconoscimento nell’ordinamento italiano delle sentenze straniere, di talché ben può il resistente adire il Tribunale Ordinario per ottenere il rispetto delle condizioni stabilite in sede di separazione.