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Civile - decreto 20.11.2009, est Aliverti

Coppie di fatto. Diritti del convivente del genitore (nel caso di specie si tratta di coppia omosessuale) di mantenere i rapporti con i figli dell'ex partner una volta terminata la convivenza

Nell’ambito di coppia di fatto (costituita dalla madre naturale e dalla convivente) non è esperibile la procedura di cui all’art. 317 bis c.c., ma può legittimare l’apertura di un procedimento ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. la cui iniziativa, ai sensi dell’art.336 c.c., spetta unicamente all’altro genitore, ai parenti o al Pubblico Ministero.”

La competenza del T.M. è pertanto essenzialmente finalizzata a proteggere il minore nel caso di un uso distorto o inappropriato della potestà genitoriale che implichi comportamenti pregiudizievoli al figlio (ed infatti il giudice minorile è normalmente il giudice dell’interesse del minore laddove la tutela dei minori, come più volte osservato dalla Corte Costituzionale si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti), i diversi e molteplici elementi sino a quel momento emersi avevano preoccupato il T.M. che aveva rimesso al P.M., titolare ex lege del potere di iniziativa, la valutazione circa il suo esercizio.

La scelta di disporre una consulenza tecnica in luogo di una preventiva indagine psico sociale rientra nel potere discrezionale del giudice se valuta l’immediato ricorso ad una indagine peritale maggiormente “conveniente” e tutelante per i minori.

Il mancato ascolto dei minori da parte del giudice non si risolve in alcuna violazione del diritto all’ascolto dei minori (nel caso di specie di 10 e 8 anni), secondo quanto disposto dalla Convenzione di New York (che prevede vi si proceda dall’età di 12 anni) ma la possibilità e/o opportunità di farlo previa valutazione della loro capacità di discernimento; capacità che sicuramente sussiste nel caso dei minori in esame ma che il giudice ha ritenuto, stante la complessità della situazione e secondo una propria valutazione di merito, di approfondire il loro stato psicologico ad opera di consulenti tecnici esperti in materia dalla stessa nominati e non con un ascolto in ambito giudiziario.

Se a seguito dell’indagine compiuta vi sono elementi che consentono di escludere la sussistenza di comportamenti pregiudizievoli del genitore tali da giustificare l’assunzione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale per consentire la ripresa dei rapporti con l’ex convivente della madre, ma che evidenziano la oggettiva sussistenza di problematiche di personalità della madre e di dinamiche relazionali idonee a creare un potenziale rischio evolutivo per i minori, possono imporsi prescrizioni volte ad un costante monitoraggio della situazione dei minori stessi e per aiutare la madre ad accogliere la proposta di un sostegno nell’esclusivo interesse dei propri figli.

 

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