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Civile - Sentenza 28.1.2010, est Caroselli

Adozione in casi particolari (art 44 lett b) l. 184/83). Dissenso del genitore non esercente la potestà ed identificazione dell'esercizio della potestà in assenza di pronunce ex art 317 bis cc. Mancata giustificazione delle ragioni del dissenso

L’art. 317 bis, co.2, c.c., che regolamenta l’esercizio della potestà tra le coppie genitoriali di fatto, statuisce che “Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive”, aggiungendo che “Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente”. La novella di cui alla Legge 8.2.2006, n. 54, disponendo che “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, ha dettato un precetto normativo valido per la disgregazione delle famiglie di fatto, cui il giudice - adito per la regolamentazione dell’affidamento, del diritto di visita e del contributo al mantenimento della prole - deve far riferimento, ma non ha abrogato la disposizione di cui all’art. 317 bis c.c., che pertanto continua a trovare applicazione nelle ipotesi, in cui una diversa regolamentazione non sia stata chiesta al competente Tribunale per i Minorenni.

Il potere preclusivo all’adozione ex art. 44 lett. B) L. 184/83 non è stato riconosciuto al mancato assenso dell’altro genitore, proprio perché l’art. 46 L. cit. “trova ragion d’essere nella considerazione che solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore rendono rilevante il dissenso, così evidenziando una mancanza di omogeneità rispetto alla condizione del genitore che tale potestà non esercita” (C.C. 92/11604).

 

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