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civile - decreto 5.2.2010, est Mastrangelo
Affidamento di minore trasferito in Italia dall'Inghilterra poco prima dell'avvio del procedimento ex art 317 bis cc. Ritenuta dimora abituale all'estero. Trattandosi di Paese CEE si applica la convenzione di Bruxelles. Difetto di giurisdizione. Possibilità per il TM di emettere provvedimenti temporanei e urgenti per garantire, nelle more, il diritto di visita.
Il concetto di residenza abituale non deve necessariamente essere supportato da un particolare animus poiché esso fa immediato riferimento ad una situazione di fatto e ciò sia sulla scorta del dodicesimo “'considerando”' del regolamento n. 2201/2003 che enuncia quanto segue: «[Le] regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento [sono ispirate] all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente», sia per quanto stabilito dalla Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22507, del 19 ottobre 2006 che, pronunziandosi sul concetto di residenza abituale nell’ambito della Convenzione de L’Aja, che si ritiene applicabile anche al regolamento comunitario citato in ragione della generale prevalenza, nella materia minorile, del criterio di prossimità sul mero dato formale anagrafico, ha così stabilito: «la nozione di "residenza abituale"…corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione».
Il difetto di competenza non priva questo Tribunale del potere di emettere provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, Reg. CE cit., 330 e 336, comma 3, c.c.
La Corte di Giustizia CE, sez. III, 23 dicembre 2009, n. 403, nel procedimento C-403/09 PU, chiamata a decidere se l'art. 20 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che esso consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l'affidamento di un minore, che si trova nel territorio dello Stato suddetto, ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all'affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all'altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro, ha precisato le condizioni che debbono ricorrere congiuntamente per farsi luogo a tale pronunzia.