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civile - decreto 26.4.2010, est Mastrangelo
Convenzione Aja - Art. 7 della Legge n. 64 del 1994, rimpatrio del minore, tenera età del minore, presupposti e limiti
Per valutare l'illiceità del trasfeimento all'estero al Giudice compete la sola valutazione di quanto accaduto sino al mancato rientro nella nazione di origine, a nulla rilevando ciò che accade successivamente posto che la ratio della normativa pattizia si rinviene nella necessità di scoraggiare ed impedire mutamenti surrettizi della competenza giurisdizionale alla ricerca del Giudice astrattamente più favorevole alle proprie ragioni.
Il concetto di "residenza abituale" corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione La tenera età della minore, no è di per sè causa ostativa al rimpiatro del minore sottratto dalla genitrice. Le situazioni ostative di cui all’art. 13, lettera B, della Convenzione non devono ridursi a meri disagi o a transitorie reazioni emotive, ma in oggettivi rischi di pericolo psico-fisico poiché, diversamente opinando, si dovrebbe sempre negare il rimpatrio degli infanti condotti arbitrariamente altrove dalla madre, in ragione dell’ovvio rapporto che sussiste in questi casi tra la genitrice ed il piccolo nato.