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Civile - decreto 27.4.2010, est Mastrangelo
Fondo patrimoniale, autorizazione allo scioglimento. Competenza del TM. Presupposti e limiti
Il fondo patrimoniale rientra nella categoria delle convenzioni matrimoniali e come tale è del tutto assoggettabile alla relativa normativa, con conseguente risolubilità consensuale dello stesso.
Negare a priori l’ammissibilità dello scioglimento del fondo in presenza di figli minori al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 171 C.c., comporterebbe un formale rispetto della disposizione, ma un travisamento sostanziale della norma, privando il minore della necessaria considerazione delle sue esigenze, presenti ma anche future, giungendo al paradossale risultato del tracollo della sua famiglia, minore compreso.
Ammessa la risolubilità pattizia ed il necessario controllo dell’A.G., l’organo giudiziale chiamato a conoscere il caso di specie deve essere individuato nel giudice specializzato. Corrisponde all’interesse del minore accudito moralmente da entrambi i genitori ed economicamente dalla sola madre con sufficienti sostanze, avere un padre maggiormente soddisfatto personalmente – con evidenti ricadute anche sulle sue capacità di accudimento e di affezione – e che un domani potrà partecipare autonomamente al mantenimento della figlia. Spetta alTresì al TM, esaminare la richiesta consequenziale allo scioglimento del fondo e relativa al quantum della somma ricavata da destinare al minore ed al modo del suo impiego. Se, ai sensi del comma 3 dell’art. 171 C.c., l’A.G. minorile, una volta cessato il fondo ed in favore della prole ormai maggiorenne, può adottare provvedimenti circa il godimento o la proprietà di una quota dei beni, tale potere deve a maggior ragione ritenersi sussistente, in applicazione analogica della disposizione richiamata, qualora vi sia una figlia minore.