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Civile - decreto 24.11.2009, est Villa
Minore straniero, trattamenti sanitari, coercibilità
Ai sensi dell’art 9 della convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, ratificata con Legge 24 ottobre 1980 n. 742, in tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trova il minore adottano le necessarie misure di protezione e sussiste pertanto la competenza del Tribunale per i Minorenni ad intervenire in caso d’urgenza.
Nel caso trattato dal decreto qui pubblicato il TM ha disposto l'allontanamento del minore e il suo collocamento eterofamigliare (con immediato collocamento in comunità) ritenendo che gli esercenti la potestà non fossero in grado - nonostante i vari sostegni offerti ed il coinvolgimento dell'autorità consolare - di garantire la salute psicofisica del minore con conseguente limitaizone della potestà