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decreto 11.11.2010, est Marino

Fondo Patrimoniale. Incompetenza del TM per lo scioglimento del fondo per ipotesi non espressamente previste dall'art 171 cc

L’intervento del T.M. è limitato alla sola ipotesi di cui al citato art. 171 c.c. per dettare le norme per l’amministrazione del fondo qualora la situazione di crisi dei rapporti familiari, conseguente alla cessazione del vincolo matrimoniale, possa determinare il rischio di una amministrazione pregiudizievole ai figli e non già disporre lo scioglimento del fondo, se, eventualmente, ritenuto ammissibile.

L’art. 38 disp att cc prevede la competenza del Tribunale Ordinario per tutti i procedimenti per i quali non è «espressamente» prevista la competenza di una diversa autorità giudiziaria, escludendo pertanto la possibilità del ricorso a interpretazioni estensive o analogiche.

Anche ove si volesse ritenere che il richiamo ai principi generali in materia di libertà negoziale e di generale modificabilità delle convenzioni matrimoniali consenta di annoverare, tra le cause di cessazione del fondo, lo scioglimento convenzionale, e anche ove si volesse ravvisare la competenza di questa autorità Giudiziaria deputata alla tutela degli interessi della prole minore, deve comunque ritenersi applicabile, secondo questo Collegio, il limite di operatività previsto dall’art.171 c.c. che al secondo comma, a tutela degli interessi dei figli minori, se presenti, impone l’ultrattività del fondo fino al compimento della maggiore età dell’ultimo dei figli.

L’intervento del Tribunale per i Minorenni previsto dall’art. 171 c.c. comma 2^ e 3^ non è mai funzionale al superamento di tale limite con la conseguenza che non sembra consentito in via analogica ammettere un intervento di tal fatta proprio nel caso di cessazione volontaria: il limite di operatività previsto dal 2^ comma, valevole con riferimento alle cause di cessazione non volontarie previste al citato 1^ comma dell’art. 171 cpc, a maggior ragione deve ritenersi applicabile alle cause di cessazione volontaria, con la conseguenza che lo scioglimento convenzionale del fondo in presenza di figli minori potrebbe operare solo al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

La ratio della norma (l’intento di assicurare il soddisfacimento dei bisogni esistenziali dei soggetti reputati meritevoli di tutela rafforzata) e la chiarezza della formula legislativa rendono la prorogatio norma imperativa che non ammette deroghe negoziali, neppure previo intervento autorizzativo dell’Autorità Giudiziaria.

 

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