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Civile - decreto 3.12.2010, est Villa
Pendenza del procedimento per la separazione di coppia coniugata innanzi al Tribunale Ordinario e limiti dell'intervento del Tribunale per i Minorenni
In pendenza di un giudizio di separazione, la competenza del Tribunale per i Minorenni permane solo in relazione ad accertamenti e pronunce riguardanti la titolarità della potestà sui figli minori, stante la sua competenza esclusiva in materia di provvedimenti ablativi della potestà parentale sulla prole ai sensi dell’art. 330 c.c. Sussiste invece la competenza del TM anche per i figli di genitori coniugati, ai sensi dell’art 333 cc, quando l’istanza proviene da terzi o quando non sia pendente giudizio di separazione e divorzio.