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decreto 10.12.2010, est Villa
Collocamento ex art 403 cc. Incompetenza del PM presso il Tribunale per i Minorenni
Presupposto dell’art 403 cc (intervento della pubblica autorità a favore dei minori) , oltre all’incapacità del genitore di provvedere al minore, è una situazione di urgenza che renda necessario proteggere il minore «sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione». La norma conferisce tale potere di intervento alla “pubblica autorità” .
Nell’intenzione del legislatore con tale termine ci si intendesse riferire ai vari enti preposti alla protezione dell’infanzia trattandosi di norma che riproduce sostanzialmente l’art 19 l. 10.12.1925 n. 2227 sostituendo al riferimento ai patronati dell’OMNI il più ampio concetto di Pubblica Autorità) e quanto previsto nella legge 184/1983 costituisce chiave interpretativa delineando il ruolo del pubblico ministero minorile nelle procedure di adozione (e quindi per situazioni di pari o maggiore gravità a quelle più generiche di cui all’art 403 cc).
Nell’art 9.1 l. cit si trova un riferimento esplicito a cosa intende il legislatore per “Pubblica autorità” nel settore della protezione dei minori. Si prevede infatti che chiunque «ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica» le situazioni di abbandono. Quindi esplicita cosa si debba intendere per autorità pubblica indicando: «i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità» e li distingue dal pubblico ministero minorile che è invece il destinatario della segnalazione ed al quale si riconosce unicamente (senza alcun riferimento neppure implicito alla possibilità di emettere provvedimenti provvisori) il potere di assumere «le necessarie informazioni» prima di inoltrare le richieste al tribunale.
Pertanto che né il PM ordinario, né il PM minorile possono emettere un provvedimento autonomo, ed è invece compito del PM minorile inoltrare il provvedimento emesso dalla PA con le sue richieste al TM. Per le medesime ragioni non vi è in capo al PM un potere di revoca o modifica del provvedimento dell’autorità amministrativa.
Tale orientamento è maggiormente rispondente ai principi costituzionali del giusto processo garantendo maggiore parità tra le parti processuali anche nelle procedure innanzi al tribunale per i minorenni.