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decreto 17.12.2010, est Mastrangelo
ART 262 CC - RICONOSCIMENTO TARDIVO - ATTRIBUZIONE DEL COGNOME - UTILIZZO PROTRATTO DEL COGNOME MATERNO - AGGIUNTA DEL COGNOME PATERNO
Dalla motivazione:
"Ritenuto dunque immanente il principio di parità tra uomo e donna e quello di pari responsabilità nei compiti genitoriali, costituzionalmente dubbia la regola della cognomizzazione patrilineare nella filiazione legittima, non dirimente la dichiarata volontà dei genitori nella scelta del cognome da attribuire ai figli naturali, auspicabile ed in linea con la novella della L. 54/2006 la necessità che il minore si riconosca ed abbia rapporti con entrambi i rami familiari – e ciò al precipuo fine di fornirgli uno strumento ulteriore nella acquisizione di una identità personale quanto più piena possibile, di cui il diritto al nome rappresenta l’elemento socialmente più evidente – il Collegio conclusivamente ritiene che A., PP e PT debbano conservare il cognome della madre cui va aggiunto quello paterno"