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decreto 17.12.2010, est Marino

Ricorso ex art 710 cc per la modifica delle sole statuizioni patrimoniali. Competenza del tribunale Ordinario

La competenza a decidere sulla controversia concernente esclusivamente l’entità del contributo dovuto dal genitore naturale spetta al giudice ordinario, in quanto si tratta di procedimento “introdotto da uno dei genitori in nome proprio” , avente come causa petendi la comune qualità di genitori e come petitum il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio; dunque si tratta di procedimento non assimilabile a quelli che, in virtù del richiamo tassativo contenuto nell’art. 38 disp.att. c.c., rientrano nella competenza del giudice specializzato, in quanto procedimenti introdotti in rappresentanza del figlio minore su cui il genitore esercita la potestà e che vertono direttamente sull’interesse dei figli.
La novella 54/2006, nell’estendere ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati l’applicabilità di tutte le disposizioni della legge stessa, non ha inciso sulla ripartizione delle competenze così delineata, neppure alla luce del principio stabilito dalla corte di Cassazione (Ordinanza 22 marzo 2007 n. 8362) secondo cui le controversie economiche tra i genitori, a seguito della cessazione della convivenza, devono ritenersi rientranti nella competenza del Tribunale per i Minorenni esclusivamente laddove la domanda relativa sia contestuale e connessa alla domanda in ordine all’affidamento dei figli naturali, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele e della ragionevole durata del processo ed in aderenza alla lettera della legge che prevede che il Giudice nel disciplinare l’affidamento definisce “altresì” le altre questioni di carattere economico (art. 155 comma 2 c.c.).
La contestualità della proposizione delle domande rappresenta, dunque, l’unico presupposto avente rilevanza ai fini dell’attrazione in capo al Tribunale per i Minorenni della competenza a decidere altresì sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.

 

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