Tribunale
Documenti
Accoglienza minori ucraini
Adozioni di minori con bisogni speciali
Progetti e Iniziative
Procura
Link e contatti
Glossario
decreto 17.12.2010, est Mastrangelo
Decadenza, sopraggiunta maggiore età del minore, interesse ad agire, sussistenza, limiti
Il sopraggiungere della maggiore età non priva di interesse il ricorso potendo la decadenza dalla potestà genitoriale spiegare effetti nel futuro, sotto lo specifico effetto della causa di indegnità a succedere di cui al n. 3-bis dell’art. 463 – nonché tra costui – se dichiarato decaduto ed indegno – e coloro cui l’eredità è devoluta per rappresentazione o, in difetto, a favore dei chiamati in subordine. In tema di indegnità a succedere, la norma rileva non solo in caso di premorienza del figlio minore, ma, come notato da autorevole dottrina, anche in caso di morte del figlio dopo la maggiore età e tuttavia il genitore sia stato precedentemente decaduto dalla potestà. La sentenza costitutiva del giudice che escluda il genitore dalla successione del figlio, abbisogna, come antecedente storico e logico, della pronuncia di decadenza: occorre che il Tribunale per i minorenni, con provvedimento definitivo, abbia accolto il ricorso dei legittimati ex art. 336 c.c., dovendosi escludere, per converso, che sia sufficiente che il genitore abbia tenuto una condotta la quale, astrattamente, avrebbe potuto produrre, se portata a conoscenza dell’A.G., alla pronunzia di decadenza. Inoltre la causa d’indegnità non può operare allorchè il genitore decaduto «è stato reintegrato nella potestà alla data della apertura della successione»; orbene, pur ritenendosi generalmente – ma prima della emanazione della novella della L. n. 137 del 2005 e guardando al solo dato temporale della maggiore età – che non sia possibile una pronunzia di reintegra quando il figlio abbia compiuto il diciottesimo anno di età, la dottrina, a seguito della riforma dell’art. 463 c.c., ritiene possibile una pronunzia di reintegrazione nella potestà avanzata dal genitore decaduto prima del diciottesimo anno del figlio anche qualora quest’ultimo, al momento della pronunzia, sia maggiorenne. Ai sensi dell'art. 5 c. p. c., la competenze del Tribunale per i minorenni non cessa per il sopraggiungere della maggiore età, giacché tale condizione soggettiva esisteva al momento della proposizione del ricorso.