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Decreto 27.7.2012, est Villa - Minorenni Milano

Falso riconoscimento - nomina curatore speciale ex art 264 cc per l'impugnazione. Provvedimenti limitativi della potestà ex art 333 cc non automatica sussistenza dei presupposti

Deve nominarsi un curatore speciale per la proposizione di ricorso ex art 264 cc volto al disconoscimento della maternità in presenza di elementi concreti che facciano ritenere falsa la asserita affemazione di aver effetuato una fecondazione eterologa con cessione di ovocita.
In assenza di situazioni specifiche di pregiudizio, non sussistono i presupposti per una limitazione della potestà genitoriale anche se si sia accertata la probabile sussistenza di un falso riconoscimento di maternità.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

N° 101/12 RG/E

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consi­glio nella persona dei signori:

Dr.ssa Emanuela Gorra - Presidente
Dr. Luca Villa - giudice relatore
Dr.ssa Maria Domenica Maggi - giudice onorario
Dr. Gabriele Ferraris - giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento a tutela della minore
YY. Y. F. nata a […] (Indonesia) il xx.xx.1997 residente in M. […]
figlia di
YY. D. nata a Milano il xx.xx.1943, con l’assistenza dell’avv. Tommaso Della Valle, Anna Carrara, Federica Marina, con studio in Monza via De Amicis n. 6, ed ivi elettivamente domiciliata

Svolgimento del procedimento

Il procedimento è stato aperto su ricorso del PM 12.1.2012 che ha chiesto la nomina di un curatore speciale per l’impugnazione del riconoscimento e l’apertura di procedimento a tutela della minore per valutare le capacità genitoriali allegando atti di indagini (tra i quali numerose lettere anonime) dai quale emerge:

  • che al momento del (presunto) parto la madre aveva 54 anni;
  • che la minore ha tratti somatici marcatamente orientali;
  • che la minore è stata registrata nell'anagrafe del Comune di Milano il 31 luglio 1997, a seguito di richiesta 13 giugno 1997, e che a sua volta il consolato italiano a Giakarta aveva ricevuto l'atto di nascita 2 giugno 1997;
  • che la madre aveva altra figlia nata nel 1982 e deceduta nel 1989;
  • che non sono risultati - come adombrato nelle segnalazioni anonime - elementi a suffragare l'ipotesi relative ad illeciti commessi da un funzionario di polizia relativamente al rilascio del passaporto della minore;
  • che la madre risulta essere amministratore unico della società “[…]” con rapporti di natura commerciale con l'Indonesia;
  • che la minore risulta iscritta al servizio sanitario regionale solo dal 5 novembre 2003, in Italia risulta anche aver frequentato la scuola elementare.

Il P.M., con nota 20.2.2012, ha comunicato la pendenza di procedimento penale formulando contestualmente istanza di divieto di espatrio.

Con decreto provvisorio 29 febbraio 2012 si è disposta la convocazione della madre al fine di integrare il contraddittorio e si è fissata udienza per l’ascolto della minore.

Il 22.3.2012 sono pervenuti (in parte alla Procura che li ha trasmessi al Giudice Delegato e in parti direttamente al tribunale) ulteriori documenti, alcuni dei quali apparentemente originali ed in particolare:

  1. un atto di nascita datato 29.3.1997, rilasciato in M […], nel quale si indica come madre la signora YY. D. e come data di nascita della minore «Y. P. YY.», l’xx.xx.1996 in D.
  2. un atto manoscritto in indonesiano, indirizzato a “A[…] YY. from M.”, datato zz.xx.1996, a firma “S.”, accompagnato da una traduzione informale, confermata anche dalla traduzione operata dalla difesa YY., con la quale tale S. nata il xx.xx.1958 affida la bambina nata l’xx.xx.1996 a chiunque la voglia accudire non potendola crescere essendo nata fuori dal matrimonio, e per tale ragione la madre non intendeva creare problemi
  3. una fotocopia di una carta di identità della sedicente S.
  4. una dichiarazione di nascita xx.xx.1996, ove si dà atto della nascita avvenuta alle 9:30 di una bambina di 2.000 kg e 46 cm da parte della signora S.

All’udienza del 26.3.2012 si concedeva breve rinvio su istanza della difesa della madre per consentire un esame dei nuovi documenti.

All’udienza del 29.3.2012 è stata sentita la signora YY..
La stessa ha dichiarato che Y. è sua figlia avendola partorita lei, pur non essendo madre dal punto di vista genetico avendola concepita con un impianto di ovocita. Per tale ragione inutile sarebbe stato un esame del DNA.
Ha dichiarato di non avere la minima idea di chi possa essere l’anonimo che ha inviato i documenti, ne ha affermato la falsità, pur riconoscendo che effettivamente la bambina è nata l’xx.xx.1996 e non il xx.xx.1997, ma che tale errore è dovuto unicamente ad un errore dell’anagrafe indonesiana trattandosi della data in cui lei ha fatto registrare la bambina.
Ha riferito di aver avuto una figlia nel 1982 (anche quella non riconosciuta dal relativo padre avendo interrotto la relazione prima della nascita) e deceduta nel 1989 in quanto affetta da una grave malformazione genetica. Non pensava di avere altri figli, ma durante un viaggio in Indonesia venne a sapere da una signora conosciuta in aereo della possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa a Singapore e decise prima di informarsi in Italia e poi di procedere in tal senso recandosi a Suarabaya in una clinica di cui però non era in grado di ricordare il nome, da un tal “dr. OKI”.
Non si pose particolari problemi circa la differenza di età, la gravidanza la trascorse in Italia ma decise di partorire comunque in Indonesia non avendo ricevuto controindicazioni rispetto ai viaggi ed avendo più appoggi logistici in tale paese r4candovisi spesso per lavoro.
Ha affermato di aver cercato la documentazione medica, ma di non averla trovata avendo subito negli ultimi anni delle verifiche da parte della Guardia di Finanza ed avendo subito due aggressioni per le quali ha sporto delle denunce.
La figlia nulla sapeva delle vicende pregresse, anche se in qualche occasione le aveva posto domande sul padre, sulle differenze somatiche e di età
Trascorsi i primi sei mesi è venuta in Italia con la bambina.
Quanto ai diversi documenti – che ritiene prodotti da tale signora dietro compenso per screditarla – ne ha ribadito la falsità evidenziando alcune differenze tra i due atti di nascita (luogo di nascita, religione della bambina, peso e altezza).
Si concordava un rinvio dell’udienza di ascolto della minore per consentire alla madre di prepararla rispetto ai fatti emersi e non farli comunicare dal Giudice Onorario in udienza.

Il 31.3.2012 gli atti sono stati trasmessi alla Procura Ordinaria per quanto di competenza (dalla quale non sono ad oggi pervenute richieste o comunicazioni).

Il 2.5.2012 è stata ascolta la minore la quale ha dichiarato di essere a conoscenza della ragioni dell’ascolto. Ha visto che la madre era preoccupata per l’udienza mentre lei si sentiva tranquilla.
Quando la madre le ha spiegato come era stata concepita e le ragioni della fecondazione eterologa (legate alla necessità di evitare di avere una figlia portatrice di malattie genetiche come la prima), le è sembrata una cosa “strana” perché non pensava la madre capace di cose del genere. E’ scoppiata a piangere trovando finalmente spiegazione ad alcune sue domande («ecco perché ho il colore della pelle diverso, gli occhi diversi. Quando ero piccola mi chiedevo perché ero diversa ma non lo chiedevo alla mamma») e pensava in effetti di essere una figlia adottiva raccontando di un episodio acceduto quando aveva 8 anni («quando si arrabbiava che mi sgridava pensavo: “ecco, adesso non mi vuole più bene perché sono adottata”. Una volta gliel’ho detto e lei mi ha risposto che non era così, che ero sua figlia e che aveva avuto un rapporto con un indonesiano»).
Ogni tanto aveva curiosità rispetto alla figura paterna. Ora che sa che non esiste si sente meglio, anche se inizialmente si era arrabbiata perché la madre non le aveva fatto prima tale comunicazione.
In Italia si trova bene, sono un po’ di anni che non va in Indonesia, va abbastanza bene a scuola (IV ginnasio del liceo classico). La madre va in Indonesia due volte all’anno ed in quei periodi c’è un amico della madre (che non ha fidanzati), che la segue. Ha riferito di una infanzia serena, di un bel rapporto con la madre (descrivendola come un po’ nervosa, ma presente e attenta a lei e riconoscendo magari di essere un po’ viziata), di parecchi interessi extrascolastici.
Ha riferito che la madre (che si fa chiamare “A.”) quando andavano in Indonesia aveva una collaboratrice domestica indonesiana, tale “M.”, che aveva un figlio suo coetaneo.
Come sua madre non ha alcuna idea su chi possa aver mandato le lettere (ma pensa sia un uomo perché una donna a suo parere «è più comprensiva» e non può fare una cosa del genere).

Concesso termine per memorie (con invito a produrre documentazione medica sulla asserita fecondazione eterologa) la difesa della madre il 29.6.2012 ha insistito per il rigetto del ricorso del PM riferendo che la documentazione sulla fecondazione «non è più nella disponibilità della sig.ra YY. poiché, presumibilmente, è stata sottratta nel tempo», che il Tribunale non dovrebbe dare retta a “insulse lettere anonime” e che dovrebbe invece prendere atto del benessere della minore.

Il Tribunale Osserva

Ricorre il caso previsto dal 2° comma dell’art. 264 CC e, giusta richiesta in tal senso del PM, può autorizzarsi l’impugnazione del riconoscimento effettuato dalla madre.

Deve osservarsi che, sebbene provenienti da fonte anonima, è evidente che si tratta di soggetto molto vicino alla madre, che vive in Italia e sin dal 1997 trattiene documentazione relativa alla vicenda (il certificato di nascita relativo alla minore rilasciato dal comune di Milano il 6.8.1997 è originale).
Tale anonimo mittente (che dalle dichiarazioni della minore potrebbe identificarsi nella signora “M.” visto che ha scritto la traduzione alla signora “A.” che come si è visto è il soprannome della signora YY.) inoltre è a conoscenza di due importanti circostanze che la madre stessa ha dovuto riconoscere: a) la minore geneticamente non è figlia della signora YY.; b) la minore non è nata il xx.xx.1997, ma l’xx.xx.1996.

Ciò premesso numerose sono le perplessità sul racconto materno:

  1. la decisione di recarsi a partorire in Indonesia pur trovandosi in Italia (almeno a livello sanitario le strutture italiane non sono seconde a quelle degli altri paesi e non è affatto vero che in Italia non avesse appoggi logistici tanto che in Indonesia si reca solo due volte all’anno);
  2. la decisione di prendere un aereo per un viaggio di molte ore pur avendo in corso una gravidanza a rischio non fosse altro per l’età della gestante;
  3. non è verosimile la versione sulla diversa datazione della data di nascita della minore non dipendendo certamente dal possesso dei computer la corretta datazione delle date di nascita. Quanto al peso e alle diverse misure è verosimile che siano quelle che la minore aveva al xx.xx.1997;
  4. è inverosimile – anche a credere alla romanzesca versione della sottrazione della documentazione da parte della GdF (che non risulta che possa aver alcun interesse ad atti del genere) o nel corso di aggressioni (la parte non ha esibito alcuna denuncia) - che non sia nelle condizioni di indicare la struttura ospedaliera ed il medico che l’ha seguita trattandosi di evento eccezionale che qualsiasi madre mantiene ben impresso nella propria memoria e di recuperare la relativa documentazione.

Pertanto a fronte di un dato genetico difforme, di una data di nascita diversa, di atti di nascita contrastanti, dell’assenza di qualsivoglia documentazione a riscontro del racconto materno, sussistono più che fondati dubbi che in realtà non si sia trattato di una fecondazione eterologa ma di una vera e propria cessione (gratuita o meno è qui irrilevante) di neonato a fini adottivi aggirando sia le leggi in materia di adozione che in materia di filiazione e formazione degli atti di nascita.

Si deve pertanto nominare un curatore speciale alla minore perché proceda ai sensi dell’art 264 cc.

Venendo alla seconda domanda del Pubblico Ministero non si ritiene di dover intervenire.
Si deve partire dal presupposto che, fino a quando non si concluderà la procedura relativa al disconoscimento della maternità, Y. F. è figlia naturale di YY. D..
La ragazza anche in udienza non ha mostrato segni di disagio, ha descritto una infanzia ed una adolescenza serena, è ben integrata nel contesto scolastico e sociale e gli interventi limitativi della potestà ex artt 333 e ss cc presuppongono l’esposizione della minore ad una situazione di pregiudizio che qui non si ravvisano, tanto più ora che è comunque stata fatta chiarezza sulle sue origini andando a colmare alcuni interrogativi che Y. F. si portava sin dall’infanzia.

PQM

Visti gli artt. 264, 333, 336 CC e 741 cpc, deliberando in via definitiva e con effetto immediato,

autorizza

l’impugnazione del riconoscimento della minore YY. Y. F. nata a Denpasar (Indonesia) il xx.xx.1997 da parte di YY. D. nata a Milano il xx.xx.1943

nomina

a tal fine curatore speciale del minore l’avv.to __________________________ del foro di Milano;

dichiara

non luogo a provvedere sul ricorso ex art 333 cc
visto l’articolo 741, 2° comma, cpc,

dichiara

Il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi al PM di sede
Si notifichi al genitore (a mezzo fax ex art 151 cpc sussistendo l’urgenza trattandosi di minore presso il legale domiciliatario)
Si notifichi al Curatore Speciale

Milano 27 luglio 2012


Il Giudice est Il Presidente