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Decreto 19 novembre 2012, est. Marino
Contributo Mantenimento - modifica precedente decreto Tribunale Minorenni ex art 317 bis - competenza Tribunale Ordinario
Se l'istanza di modifica di un precedente decreto del Tribunale per i Minorenni concerne unicamente le statuizioni di ordine economico, la competenza funzionale è del tribunale Ordinario
Il Tribunale riunito in Camera di consiglio nelle persone di
dott. Daniela Guarnieri - Presidente
dott. Elly Marino - Giudice rel.
dott. Eliana Girtanner - Giudice Onorario
dott. Luigi Colombo - Giudice Onorario
ha emesso il seguente
DECRETO DEFINITIVO
nel procedimento promosso ex art. 710 c.p.c da XX. F. nato a M. il […] in qualità di genitore di XX. Aaa nata il xx.xx.2004 a […] (MI) e XX. Bbb nata a M. il xx.xx.2008 Figlie di YY V.
Rilevato che:
Con provvedimento emesso il 21 febbraio 2011 questo Tribunale in conformità alle richieste congiunte ha disposto l’affido delle minori XX. Aaa e Bbb ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui è stata assegnata la casa familiare; ha provveduto sul diritto di visita paterno ed ha disposto che il padre corrisponda per il mantenimento delle figlie Euro 500.00 mensili da corrispondere entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie intendendosi per tali le spese mediche non mutuabili, le spese necessarie per lo svolgimento di una attività sportivo - ricreativa per figlia, le spese scolastiche (iscrizione, retta e materiale didattico) purchè concordate e documentate, savi i casi di urgenza nei quali in ogni caso la spesa dovrà essere dal genitore che l’ha anticipata adeguatamente documentata; ha disposto che il servizio psico-sociale del Comune di […] mantenga un attività di monitoraggio ed ha impartito prescrizioni ai genitori.
In data 31 maggio 2012 il Sig. XX. ha adito il Tribunale chiedendo la riduzione dell’assegno di mantenimento a suo carico dalla misura di Euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie in € 350,00.
Il Tribunale, non ha integrato il contraddittorio con la signora YY in quanto ritiene che debbano essere rilevate d’ufficio le seguenti questioni pregiudiziali:
-
Il difetto di procura ad lites, semplicemente enunciata nell’atto introduttivo del giudizio con il richiamo alla procura rilasciata a margine del ricorso nel procedimento definito N.1707/2009, e non allegata tra i documenti inseriti nel fascicolo di parte.
La procura rilasciata per la proposizione di procedimento ex art. 317 bis c.c., già definito, ha ormai esaurito i suoi effetti e non può ritenersi operante nel giudizio de quo, che costituisce un procedimento distinto ed autonomo, ancorchè legato a quello precedentemente introdotto, né può qualificarsi come ulteriore grado il cui si articola il giudizio stesso (ove la procura dovesse essere stata conferita con l’espressa menzione degli “altri gradi” di giudizio – indicazione che non può peraltro essere verificata non essendo la procura stata allegata - ) . -
L’incompetenza funzionale di questa Autorità Giudiziaria a decidere sull’istanza del ricorrente avente ad oggetto una modificazione delle sole statuizioni a contenuto economico.
Ed invero è ormai principio acquisito, come anche ribadito dalla Suprema Corte (27 ottobre 2010 N.22001) quello secondo cui la competenza a decidere sulla controversia concernente esclusivamente l’entità del contributo dovuto dal genitore naturale spetta al giudice ordinario, in quanto si tratta di procedimento “introdotto da uno dei genitori in nome proprio” , avente come causa petendi la comune qualità di genitori e come petitum il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio; dunque si tratta di procedimento non assimilabile a quelli che, in virtù del richiamo tassativo contenuto nell’art. 38 disp.att. c.c., rientrano nella competenza del giudice specializzato, in quanto procedimenti introdotti in rappresentanza del figlio minore su cui il genitore esercita la potestà e che vertono direttamente sull’interesse dei figli.
La novella 54/2006, nell’estendere ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati l’applicabilità di tutte le disposizioni della legge stessa, non ha inciso sulla ripartizione delle competenze così delineata, neppure alla luce del principio stabilito dalla corte di Cassazione (Ordinanza 22 marzo 2007 n. 8362) secondo cui le controversie economiche tra i genitori, a seguito della cessazione della convivenza, devono ritenersi rientranti nella competenza del Tribunale per i Minorenni esclusivamente laddove la domanda relativa sia contestuale e connessa alla domanda in ordine all’affidamento dei figli naturali, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele e della ragionevole durata del processo ed in aderenza alla lettera della legge che prevede che il Giudice nel disciplinare l’affidamento definisce “altresì” le altre questioni di carattere economico (art. 155 comma 2).
La contestualità della proposizione delle domande rappresenta, dunque, l’unico presupposto avente rilevanza ai fini dell’attrazione in capo al Tribunale per i Minorenni della competenza a decidere altresì sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.
La rilevanza della contestualità delle domande, quale presupposto per l’attribuzione della competenza al Tribunale per i minorenni delle questioni inerenti al mantenimento della prole, è già del resto enunciata nell’ipotesi di dichiarazione giudiziale di paternità (art.269 c.c.) laddove al Giudice minorile, adito per il riconoscimento della paternità naturale, compete altresì conoscere di ogni domanda consequenziale di natura economica, purchè sia stata proposta contestualmente come domanda accessoria alla domanda principale, ai sensi dell’art.277 c.c..
Sulla base di tali premesse non può che discendere l’affermazione per cui il Tribunale per i minorenni può conoscere degli aspetti economici legati all’affidamento della prole naturale solo se la controversia concernente l’entità del contributo sia proposta contestualmente ad altra domanda in tema di affidamento e regolamentazione dell’esercizio della potestà, anche nell’ipotesi in cui, a seguito del mutamento della situazione in fatto, si richieda una modifica di provvedimenti già adottati.
L’orientamento secondo il quale i provvedimenti emessi all’esito di un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 317 bis c.c. sono sempre resi “rebus sic stantibus” e quindi sempre modificabili dalla stessa autorità giudiziaria che li ha emessi, qualora mutino gli elementi di fatto posti alla base dello loro determinazione, non vale a giudizio del Collegio ad attribuire al Giudice minorile la competenza a provvedere sulle domande aventi ad oggetto una modificazione delle sole statuizioni a contenuto economico.
Invero, va ricordato (come la stessa Suprema Corte del resto riconosce nella pronuncia N. 9936 del 5 maggio 2011, salvo poi laconicamente attribuire valore prevalente al principio di cui all’art. 742 c.p.c.) che il codice di rito prescrive un procedimento ad hoc per la revoca o modifica delle precedenti disposizioni concernenti le questioni relative all’affidamento ed alla misura ed entità del contributo fissato per il mantenimento dei figli.
L’art. 709 ter co.1 c.p.c ha introdotto una procedura del tutto nuova in tema di controversie insorte tra i genitori distinguendo due ipotesi: quella in cui sia già pendente un procedimento e quella in cui il giudizio sia già esaurito. La prima parte dell’art. 709 ter c.p.c. si limita a confermare l’attribuzione delle eventuali controversie che sorgano lite pendente al giudice del procedimento in corso (sia per quanto attiene alla separazione e al divorzio sia, ex art. 4 comma 2 della legge 54/2006, in relazione all’affidamento dei figli naturali) che può sempre risolvere ogni questione modificando i provvedimenti temporanei e provvisori emessi sino a quel momento per regolare i rapporti familiari. La norma stabilisce, invece, con riferimento ai giudizi introdotti ex novo per ottenere la modifica delle precedenti condizioni (di separazione /divorizio/ o relative ai figli naturali) un nuovo criterio di competenza, individuato nel “Tribunale del luogo di residenza del minore”.
A prescindere dalla questione sollevata in dottrina sul significato da attribuire al termine residenza (anagrafica o effettiva o abituale) ritiene il Collegio che alla luce delle considerazioni sin qui svolte la disposizione in esame non solleva particolari problemi laddove l’oggetto della domanda attenga esclusivamente ai profili del regime dell’affidamento ovvero qualora alle domande di modifica del regime di affidamento siano cumulate ulteriori domande di ordine patrimoniale, potendosi in tali casi ritenere la inderogabile competenza per materia del Tribunale per i minorenni, che per legge va sempre determinata, quanto al profilo territoriale, con riguardo al luogo in cui il minore dimora allorché la domanda giudiziale è inoltrata (con evidente attrazione e trattazione in un unico processo delle questioni personali e patrimoniali).
Non appare invece sostenibile il mantenimento della competenza in capo al Tribunale per i minorenni qualora si attivi il procedimento per richiedere esclusivamente la modificazione del contributo al mantenimento.
Il Tribunale del luogo di residenza del minore non potrà allora che essere il Tribunale Ordinario, così come qualora si attivi il procedimento relativo alla assegnazione della casa ai sensi dell’art. 155 quater c.c. a seguito del mutamento della situazione di fatto (nuovo matrimonio o nuova convivenza) ovvero per l’ipotesi di figlio maggiorenne (155 quinques c.c.), od infine per l’applicazione delle sanzioni e degli ammonimenti al genitore inadempiente dopo che si sia esaurita la prima procedura.
In tutti questi casi, infatti, si tratta di procedimenti attinenti a materia per la quale non vi è un richiamo nell’art. 38 disp. att., norma che sancisce espressamente le ipotesi demandate alla competenza del Tribunale per i minorenni e che come la stessa Suprema Corte del resto riconosce nella pronuncia N. 9936 del 5 maggio 2011, “non può ritenersi abrogato” dall’art. 4 L.54 del 2006. Quando, pertanto, le “esigenze di concentrazione delle tutele non siano attuabili in quanto la controversia attenga unicamente alla misura ed alle modalità del contributo economico e sia invece stabilizzato o comunque non venga in considerazione, quale contestato presupposto per la decisione, il rapporto dei genitori con il minore, non vi è ragione per adottare soluzioni interpretative difformi posto che neppure dalla recente riforma può trarsi un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che, sia pure invocato dalla dottrina, non ha fin’ora trovato il consenso del legislatore” (Cass. 2009/26122).
L’individuazione del Tribunale Ordinario quale unico giudice competente in caso di richiesta di modifica delle sole condizioni economiche non viola in alcun nodo i dettami costituzionali. A fronte, infatti, della critica secondo cui tale disciplina sarebbe in contrasto con le regole di razionalità e di uguaglianza tra figli minori e figli naturali e tra gli stessi figli naturali (differentemente trattati a seconda che le domande di affidamento e di mantenimento siano contestuali o meno) la stessa Corte Costituzionale (da ultimo Corte Cost.82/2010) ha ribadito che va riconosciuta “la più ampia discrezionalità” nella regolazione generale degli istituti processuali al legislatore che “è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, semprechè le medesime non risultino manifestamente irragionevoli”.
E, a giudizio della Corte, non è manifestamente irragionevole l’attribuzione alla competenza del T.M. della controversia relativa all’esercizio della potestà qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell’assegno di mantenimento e alla competenza del T.O. delle controversie inerenti esclusivamente alle questioni di natura economica “ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell’autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi”.
Del resto tale duplicazione di competenze si rinviene anche in altra materia, ossia nella controversia avente ad oggetto l’obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore naturale che abbia integralmente provveduto in passato al mantenimento del figlio. E’ ormai pacificamente affermato che trattandosi della definizione di rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili e non trattandosi di una richiesta di pronuncia strettamente consequenziale e collegata alla decisione sull’affidamento, non ricorrono in tal caso le ragioni per derogare alla norma (art. 38 disp. att.c.c.) che affida questa controversia al Tribunale ordinario (Cass. 7 maggio 2009 n.10569).
P.Q.M.
Sentito il P.M.
Vista la L.8.2.2006 n. 54 e gli artt 317 bis c.c. e 737 c.p.c., 83 c.p.c.
dichiara
non luogo a provvedere sull’istanza del ricorrente
Si notifichi:
- alla parte c/o domicilio eletto
- al P.M. sede
Milano, lì 19 novembre 2012
Il Presidente