Salta al contenuto

Patrocinio a spese dello Stato - cause PENALI

Informazioni e moduli per accedere al Patrocinio a spese dello Stato da parte degli imputati nei procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni e cenni sulle procedure per il pagamento del difensore nominato d'ufficio.


Nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria è assicurato il patrocinio gratuito ed il legale è retribuito dallo Stato.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse; si applica anche alla fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (articolo 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115):

  • chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.369,24;
    se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente;
  • ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
  • si tiene conto del solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

L'interessato che si trova nelle indicazioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2004 (articolo 78 D.P.R. 115/2002).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. Ogni patto contrario è nullo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (articolo 85 D.P.R. 115/2002).
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (articolo 86 D.P.R. 115/02).
Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n° 134 (articolo 87 D.P.R. 115/02).
Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari (articolo 88 D.P.R. 115/02).
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato (articolo 90 D.P.R. 115/02).

L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato (o dai genitori) o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata o a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: spesedigiustizia.tribmin.milano@giustiziacert.it, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale.

Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (articolo 93 D.P.R. 115/2002).

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o sottoposto alla misura della permanenza in casa o in comunità o in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (articolo 94 D.P.R. 115/2002)

La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (articolo 95 D.P.R. 115/02).

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.
Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.

Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 (articolo 96 D.P.R. 115/2002).

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento (articolo 99 D.P.R. 115/2002).

Documentazione richiesta (usare lo stampato allegato):

  • DOMANDA in carta semplice, che, a pena di inammissibilità, contiene la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del processo cui si riferisce – se già pendente –, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 lettera o) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 sopra specificate;
  • IMPEGNO A COMUNICARE, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 1 anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione.

Dove presentare l'istanza di ammissione:

Ufficio GRATUITO PATROCINIO, Milano - via Leopardi 18, V piano scala F, ore 9,00-12,00

DIFENSORI NOMINATI D’UFFICIO

Ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. 115/2002 – al difensore nominato di ufficio per il minore) L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l’ufficio richiede ai familiari del minorenne, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c). Alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione per¬venuta.
Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

Istanza Ammissione GP

Per ulteriori informazioni: Lo Sportello Informativo per il Patrocinio a Spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Milano