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Civile, Corte Appello Milano, decreto 8.1.2010, est Laera

Stranieri - ricongiungimento famigliare

Il diritto soggettivo al ricongiungimento familiare, (perché tale è indubitabilmente quello al ricongiungimento famigliare ex art. 28 dlgs 286/98 letteralmente intitolato “diritto all'unità familiare”) viene esercitato nel momento di proposizione della domanda ed è alla fase di accertamento dei presupposti, che si svolge in Italia, che si deve far riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti. Una volta emesso il nulla osta dalla competente autorità amministrativa in Italia, il visto si configura come una mera condizione di efficacia del diritto già accertato, che quindi, al suo verificarsi (accertata veridicità del rapporto di parentela nel caso in esame), retroagisce al momento del rilascio del nulla osta, e non come un ulteriore fase discrezionale e autonoma.
Lo ius superveniens quindi non può essere legittimamente richiamato a spiegare la sua efficacia in relazione a diritti soggettivi già consolidati, laddove la residua attività amministrativa esplicata non ha margini apprezzabili di discrezionalità.

Ricongiungimento famigliare