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Giurisprudenza sull'articolo 31 D L.vo 286/98

La Corte di Cassazione ha risolto il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art 31. Pubblichiamo la sentenza 25.10.2010 delle SS UU e due contrastanti sentenze della Corte di Cassazione relative all'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art 31.

Negli allegati 1 e 2 le due pronunce della Corte di Cassazione (entrambe pronunciate su vicende oggetto di pronunce del TM di Milano) con le quali si risolvono in maniera contrastante i ricorsi ex art 31 D Lvo 286/98.

Nell'allegato 3 la sentenza delle Sezioni Unite 25.10.2010 nella quale viene formulato il seguente principio di diritto: “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare”.