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La direttiva rimpatri

DIRETTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il 24.12.2010 è entrata in vigore la direttiva 2008/115 cui si dovranno uniformare le normative nazionali ed in alcune parti (secondo le prime pronunce giurisprudenziali dei giudici di merito) sono già operative in quanto self executing.

All'art 3, n. 9 ("definizioni"), i minori sono inseriti nella categoria dei soggetti "vulnerabili".

Per quel che riguarda i minori le principali norme sono:

Articolo 10 "Rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati"

  1. Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato è fornita un'assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio tenendo nel debito conto l'interesse superiore del bambino.
  2. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

Articolo 14: Garanzie prima del rimpatrio

  1. Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 e durante i periodi per i quali l'allontanamento è stato differito ai sensi dell'articolo 9:
    1. che sia mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;
    2. che siano assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;
    3. che sia garantito l'accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;
    4. che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.
  2. Gli Stati membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1, conformemente alla legislazione nazionale, che il periodo per la partenza volontaria è stato prorogato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, o che l’esecuzione della decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa.

Articolo 17 Trattenimento di minori e famiglie

  1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sonotrattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile.
  2. Le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata.
  3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età e, in funzione della durata della permanenza, è dato accesso all'istruzione.
  4. Ai minori non accompagnati è fornita, per quanto possibile, una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.
  5. L'interesse superiore del bambino costituisce un criterio fondamentale per il trattenimento dei minori in attesa di allontanamento.

In allegato il testo integrale: