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TAR Piemonte 28 febbraio 2007

Il minore iscritto sul permesso di soggiorno ex art31 rilasciato a favore del genitore, al compimento della maggiore età è titolare del diritto a chiedere il permesso ex art 32 per motivi di studio o lavoro.

Pubblichiamo la sentenza del TAR Piemonte 28.2.2007

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA

Sul ricorso n. 1496/2006 proposto da B. E. M., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Vitale ed elettivamente domiciliato in Torino, via Moretta 7, presso lo studio del medesimo, contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui domicilia in corso Stati Uniti, 45, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto emesso il 20.6.2006 e notificato l’1.9.2006, con cui il Questore della Provincia di Vercelli ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, invitando lo stesso ad abbandonare il territorio italiano entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione del Ministero dell’Interno e la documentazione allegata;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa sezione n. 7/i dell’11 gennaio 2007;
Vista la memoria di deposito documenti del Ministero dell’Interno ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;
Relatore alla camera di consiglio del 28 febbraio 2007 il Referendario avv. Ivo Correale;
Uditi l’avv. G. Vitale, per il ricorrente, e l’Avvocato dello Stato G. Carotenuto, per l’Amministrazione resistente, anche in merito alla possibilità di definire la causa con una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, comma 4°, della l. n. 1034/1971, come introdotto dall’art. 9, comma 1°, della l. n. 205/2000;

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con ricorso notificato in data 14 novembre 2006, B. E. M. chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Questore della Provincia di Vercelli con il quale si rigettava l’istanza del ricorrente “già titolare di permesso di soggiorno rilasciato fino alla maggiore età per motivi di cure mediche ai sensi dell’art. 31 Testo Unico sull’immigrazione”, con la quale egli aveva “chiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio ai sensi dell’art. 32 del citato Testo Unico”;
Rilevato che nel preambolo del citato decreto, così, si afferma: “… PREMESSO che B. E. M., già irregolarmente soggiornante in Italia a seguito del genitore K. F. è stato titolare, fino alla maggiore età, di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di “cure mediche”, come da ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino il 24.12.2003 ai sensi dell’art. 31 comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione;
ATTESO che la normativa vigente consente, ex art. 32 del Testo Unico sull’Immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio al compimento della maggiore età del minore, a condizione che; - nei loro confronti siano state applicate le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2 del Testo Unico sull’Immigrazione o siano stati comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 nr. 184; - siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod.Civ…; - qualora non accompagnati, si trovino, secondo il disposto art. 32 co. I bis del Testo Unico sull’Immigrazione, sul Territorio Nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 394/88; CONSIDERATO che il richiedente non rientra in nessuna delle ipotesi di cui sopra; CONSIDERATO che non sussistono i requisiti necessari per la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno sia per studio che per altro titolo e che non ricorrono “motivi, in particolare di carattere umanitario o risultino da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano” che precludano l’adozione del presente provvedimento; …”.

Rilevato che il ricorrente lamentava violazione ed erronea applicazione dell’art. 32 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, eccesso di potere per erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, anche in punto interesse pubblico, perché il ricorrente era presente in Italia quale minore unitamente al genitore e non poteva essere definito “non accompagnato” ai sensi dell’ipotesi di cui all’art. 32 d.lgs. n. 286/98, richiamata nel provvedimento impugnato; inoltre egli aveva ottenuto il permesso di soggiorno, durante la minore età, ai sensi dell’art. 31, comma 1 e 2, in seguito al rilascio, a sua volta, del permesso di soggiorno al genitore ad altro titolo e, come tale, rientrava nell’ipotesi di convertibilità ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.lgs. cit., dato che la convertibilità al raggiungimento della maggiore età prescinde dal tipo di permesso di soggiorno rilasciato al genitore, tenuto anche conto che la dizione “cure mediche” presente sul permesso di soggiorno del minore era palesemente erronea, non sussistendo tale tipo di titolo soggiorno per un minore e che, altrimenti, si creerebbe una situazione paradossale di maggior protezione per un minore “non accompagnato” rispetto al minore pur presente in Italia con il genitore, come nel caso di specie; Rilevato che si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno depositando documentazione inerente il procedimento; Rilevato che con l’ordinanza istruttoria richiamata in epigrafe questa Sezione ordinava all’Amministrazione resistente di depositare in giudizio ulteriore documentazione e che l’Amministrazione ottemperava il 13 febbraio 2007; Considerato che il ricorso merita accoglimento, atteso che il Collegio condivide l’interpretazione normativa proposta dal ricorrente, in quanto appare evidente che il permesso di soggiorno di cui ha usufruito lo straniero minorenne era stato rilasciato in virtù dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale riconosciuta dal Tribunale dei minorenni di Torino alla madre, Ben Alla Fatna, con provvedimento reso ai sensi dell’art. 31, comma 3°, d.lgs. n. 286/98, non sussistendo altre ipotesi di legge che prevedono per il minore il rilascio di permessi di soggiorno “sganciati” da quello del genitore, se presente in Italia; Considerato, quindi, che appare corretta l’osservazione del ricorrente per il quale la dizione “per cure mediche” presente sul suo permesso di soggiorno era frutto di un errore, non sussistendo nella normativa vigente ipotesi di titolo di soggiorno per minorenni “per cure mediche” o “per motivi di salute”, come pure affermato dall’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio; Considerato che nel caso di specie si è realizzata integralmente la lineare fattispecie di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 286/98, in quanto alla madre del minore è stato rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi del relativo terzo comma, secondo cui “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico…”, e al minore è stato rilasciato, quindi, il correlato permesso di soggiorno di cui all’art. 31, comma 2, per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, non sussistendo uno specifico permesso di soggiorno per minorenni per “cure mediche” o “motivi di salute” diverso da quello di cui all’art. 31, comma 2; Considerato, quindi, che il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Questore della Provincia di Vercelli, rientrava nell’ipotesi di cui all’art. 31 cit. e, come tale, poteva richiedere la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, secondo cui “Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2…può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio…”; Considerato, perciò, che per quanto detto il ricorso deve essere accolto e che, per la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione 2^, pronunciando ai sensi dell’art. 9, comma 1°, l. n. 205/2000, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino alla camera di consiglio del 28 febbraio 2007.