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decreto 4.3.2011, est Mastrangelo

Procedimento ex art 317 bis, domanda di affidamento esclusivo, condanna per lite teneraria ex art 96 cpc, presupposti

Lo strumento offerto dall’art. 96, c. 3, c. p. c. è adatto a sanzionare comportamenti di uso pretestuoso e disfunzionale del processo – in danno delle parti in causa e di ogni altro cittadino che abbia chiesto la tutela delle proprie posizioni giuridiche all’Autorità Giudiziaria – ed è strumento efficace per garantire la tutela dell’effettività delle relazioni parentali ad opera dello Stato italiano così come richiesta dalla giurisprudenza europea . Già Cass., sez. VI pen., sentenza 12 gennaio 2011, n. 42, sottolineando che l’uso improprio del processo «può trovare risposta efficace dall’applicazione attenta e coerente delle norme che lo stesso legislatore ha posto a contrasto dell’azione strumentale e temeraria », implicitamente richiama l’Autorità Giudiziaria alla piena esplicazione dei poteri concessi dalla legge: l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 96 c. p. c. «indica un ulteriore e specifico rimedio, la cui attivazione dipende solo dall’attenzione, comprensione e diligenza del giudice».
(nella fattispecie la resistente ha tenuto ferma la richiesta dell’affidamento esclusivo nelle tre udienze e nelle memorie, non ha fornito indicato elementi a sostegno della sua domanda, ha fortemente limitato – in quantità e qualità – il libero esplicarsi del diritto del ricorrente ad allevare la figlia, e le motivazioni addotte a sostegno di tale ultimo comportamento si sono rivelate infondate)

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