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DPR 179/2011 - Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato

Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione. Disciplina, altresì, i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

Con specifico riferimento alla situazione dei minori il DPR 179/2011 allegato, prevede “qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, é sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale” (art. 2 comma2).

Fra gli impegni che lo straniero si assumere con la sottoscrizione dell’accordo, vi è anche quello di “garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori” (art. 2 comma 4 lettera d).

Infine, vi sono due categorie di soggetti per i quali non si procede alla sottoscrizione dell’accordo suddetto:

  1. i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo é sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
  2. le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo é sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico.” (art. 2 comma 9).

Dpr 14-09-2011 n°179