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Storia e competenze del Tribunale per i Minorenni La competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni di Milano

L’istituzione in Italia del Tribunale per i Minorenni (in seguito TM) risale al 1934 (RD. 20/7/1934 n. 1404) ed inizia ad operare come organo giudiziario specializzato (in quanto ne faceva parte, accanto a due giudici di carriera, un “benemerito dell’assistenza sociale”, che fosse cultore di scienze bio-mediche o umane) che si occupava della giustizia penale, di taluni rapporti tra genitori e figli e dei “corrigendi”, per i quali erano predisposti i riformatori. Da subito pertanto si è delineata la tripartizione delle competenze del TM in penale, civile e amministrativa, che tuttora permane. Con l’entrata in vigore nel 1942 del nuovo codice civile e del codice di procedura civile si innovano il diritto di famiglia, si istituisce la funzione dei giudice tutelare, che raccoglie l’eredità del Consiglio di famiglia e vengono disciplinati i procedimenti in camera di consiglio con norme tuttora vigenti e che costituiscono la procedura di riferimento del Tribunale per i Minorenni. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione della Repubblica, che contiene disposizioni di grande rilievo per il diritto di famiglia e dei minori (artt. 2, 10, 30-32, 34, 38), ma bisogna attendere il 1956 (L. 25/71956 n.888), per vedere una riforma, che, oltre a portare a due il numero dei componenti onorari (un uomo e una donna) nel collegio, innovasse profondamente la competenza amministrativa, detta altrimenti "rieducazione", per i minori irregolari per condotta o per carattere, incentrata su un doppio ordine di misure: l’affidamento al servizio sociale del Ministero di giustizia (istituito nel 1962 con L. n.1085) ed il collocamento in casa di rieducazione. Nel 1967 (L. 5/6/67 n. 431), con l’introduzione dell’adozione speciale (oggi, legittimante) dei minori abbandonati, aumentava notevolmente il compito dei Tribunali per i minorenni per i quali viene istituito uno specifico organico, con contestuale autonomia rispetto al tribunale ordinario (L. 9/3/71 n.35). Soprattutto con la riforma del diritto di famiglia (L. 19/5/75 n.151), che ha innovato ampiamente la nostra materia veniva ampliata ulteriormente la competenza del Tribunale per i minorenni con un intervento però non organico, ma individuando nel dettaglio per quali istituti si dovesse ritenere la competenza del TM (art 38 disp att cc). Parallelamente si realizzava lo spostamento della competenza assistenziale dal Servizio Sociale del Ministero di Giustizia ai Servizi Sociali territoriali nella materia civile (dove, in realtà, operava largamente il personale degli enti nazionali) e amministrativa (DPR. 616/77, art. 23).

Limitandosi ad un sommario esame delle tematiche legate agli interventi nel settore civile circa 55 sono le competenze del TM, 27 del Tribunale Ordinario, 48 del Giudice Tutelare 1. Le principali (per importanza o frequenza) sono:

  • il controllo della potestà (art. 333 cc): ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio;
  • la decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 cc);
  • le procedure per dichiarare l’adottabilità (art. 8 e ss. l. n. 184/1983);
  • le adozioni nazionali (legittimanti e in casi particolari, rispettivamente art 25 e ss e 44 e ss. l. n. 184/1983);
  • le adozioni internazionali (art __ 29 e ss. l. n. 184/1983);
  • l’autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. adoz)
  • l’affidamento dei minori figli di genitori non coniugati (art 317 bis) 2;
  • i contrasti nell’esercizio della potestà (art 316 cc);
  • le proroghe dell’affidamento consensuale (art 4 l adoz);
  • il riconoscimento dei figli naturali (art 250 cc);
  • la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (art 269 cc);
  • l’attribuzione del cognome per i figli naturali (art 262 cc);
  • l’autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 cc);
  • l’interdizione e inabilitazione negli ultimi 6 mesi (art 414 cc);
  • l’autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 l. 286/1998);
  • le procedure per il rimpatrio dei minori sottratti (Convenzione dell’Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64).

Complessivamente il Tribunale per i Minorenni di Milano tratta ogni anno circa 5000 procedimenti di volontaria giurisdizione (di cui 900 per le cause di separazione, 1400 ai sensi dell’art 31 l. 286/98) ed il resto in generale come controllo della potestà), 1200 procedure per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, 1500 procedure di disponibilità all’adozione nazionale ed infine circa 130 procedimenti ex art 250 e 269 cc. Vi sono poi i procedimenti amministrativi ex art 25 RD. 20.7.1934 n. 1404 (circa 800).

Per tutte queste procedure il Tribunale per i Minorenni provvede in camera di consiglio ex art 737 cpc. Normalmente si tratta di procedimenti di volontaria giurisdizione che si concludono con decreto ma in alcuni casi si provvede con sentenza a seguito di procedimenti contenziosi (269 cc, interdizione, le opposizioni alle dichiarazioni di adottabiltà tuttora pendenti).

La competenza territoriale

La competenza del Tribunale per i Minorenni è a livello di distretto di Corte d’Appello. I distretti normalmente coincidono con le regioni ma per alcune regioni più grandi, quali la Lombardia o la Sicilia, vi sono più distretti. Così il TM di Milano si occupa di 8 province (Milano e l'istituenda Monza e Brianza, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese) e di 966 Comuni. La competenza si radica con la dimora abituale del minore e non con la residenza formale 3.

Tribunale per i Minorenni di Milano Competenza: Distretto di Corte d’Appello
Tribunale per i Minorenni di Milano
Competenza: Distretto di Corte d’Appello
Milano Monza e Brianza
Como Pavia
Lecco Sondrio
Lodi Varese
8 Provincie e 966 Comuni  

 

  1. Cfr Cassazione, Sez I Civ, sent. n. 2171/2006: “la ratio di tale competenza è da ravvisarsi nella circostanza che i procedimenti in materia di potestà genitoriale si svolgono nell’esclusivo interesse del minore, al quale deve restare subordinato l’interesse di ciascun genitore, e che l’interesse del minore è più facilmente accertabile da parte del Tribunale dove egli ha la sua dimora abituale, e non come dimora prevalente nell’insieme della sua vita pregressa”.
  2. A seguito dell’entrata in vigore della legge 54/06 sull’affido condiviso è sorto un contrasto tra i Tribunali per i Minorenni di Milano e Roma (che ritengono la competenza del Tribunale Ordinario anche per le coppie di fatto) ed i rispettivi Tribunali Ordinari. Si rinvia per un approfondimento al decreto Tribunale per i Minorenni di Milano 12 maggio 2006 (est Domanico) pubblicato (unitamente ad altre pronunce) sul sito www.minoriefamiglia.it. Contrasto per ora risolto da Cass sez. I, ord. 22 marzo 2007 n. 8362/07 che ha attribuito al TM la competenza a decidere sia sull’affidamento del minore che sulle connesse questioni economiche.
  3. GERMANÒ-SCARCELLA, Il codice della Giustizia minorile, Milano 1992, 177.